Maghi, medium, veggenti e guaritori: Rapporto 2024, in Sicilia 1.500 maghi e 100.000 clienti per una spesa di 60 milioni

Osservatorio Antiplagio, pubblicato il Report sui Maghi 2024. Venerdì 17 maggio, a 30 anni dalla sua fondazione, Osservatorio Antiplagio ha pubblicato il nuovo Rapporto 2024 "Magia, pseudoscienze, intelligenza artificiale ed altre dipendenze". Questi i dati del Rapporto, pubblicato anche nella pagina antiplagio.org/rapporto24.htm. Segnalazioni pervenute ad Osservatorio Antiplagio in 30 anni (da maggio 1994 a maggio 2024): 28.000. Roma, 17 maggio 2024 - NUMERO DI MAGHI - VEGGENTI, MEDIUM E GUARITORI - IN ITALIA (PER REGIONE) E SPESE ANNUE PER I CONSULTI IN STUDIO: 10% del totale (il 90% dei consulti avviene online o al telefono) 1) LOMBARDIA: Numero maghi 2.500 - Clienti 180.000 - Spesa: 90 milioni 2) CAMPANIA: Numero maghi 2.200 - Clienti 150.000 - Spesa 80 milioni 3) LAZIO: Numero maghi 2.000 - Clienti 140.000 - Spesa 75 milioni 4) SICILIA: Numero maghi 1.500 - Clienti 100.000 - Spesa 60 milioni 5) PIEMONTE: Numero maghi 1.200 - Clienti 85.000 - Spesa 50 milioni 6) PUGLIA

RINALDI: "INACCETTABILE CHE IL COMUNE DI MESSINA NON SIANO STATI CAPACI DI DOTARSI DI UN PIANO INTEGRATO DI RECUPERO URBANO"

Messina, 11/11/2014 - On. Franco Rinaldi: "Inaccettabile che il Comune di Messina ed il suo Dipartimento Pianificazione Urbanistica, nonostante l'impegno del sottoscritto nel 2012, non siano stati capaci di attuare legittimamente le previsioni normative regionali ed i disposti deliberativi del Consiglio Comunale di Messina, dotandosi di un Piano Integrato di Recupero Urbano."

"Nonostante le competenze urbanistiche relative alle aree gestite dal Consorzio ASI della Provincia di Messina, non aventi più caratteristiche di zone industriali poiché ricadenti nell'agglomerato urbano, già costituenti la zona industriale regionale (ZIR) di Messina e la zona industriale statale (ZIS), siano state trasferite al Comune di Messina, nulla si è mosso in attuazione della legge regionale in oggetto, che prevedeva entro 90 giorni la sua attuazione e gli effetti di legge."

"Pertanto, - prosegue l'on. Rinaldi - la decisione di presentare app
osito atto ispettivo al Presidente della Regione ed al Suo Assessore al Territorio ed Ambiente, al fine di verificare immediatamente le motivazioni delle gravi inadempienze del Comune messinese e le conseguenziali azioni che il Governo vorrà porre in essere per far attuare i disposti dell'art. 23 della L.R. n. 8/2012.

Inammissibile, al di là delle proprie posizioni politiche, consentire che la città di Messina perda e non approfitti di prerogative offerte dall'impegno legislativo regionale, a discapito di una migliore vivibilità sociale di un territorio sin troppo compromesso dalla discutibile azione amministrativa comunale degli ultimi anni."


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XVI LEGISLATURA ARS
INTERROGAZIONE
(Risposta scritta)
Mancata applicazione dell’art. 23 della L.R. N. 8/2012 – Piano Integrato Recupero Urbano del Comune di Messina.
Al Presidente della Regione e all’Assessore regionale per il Territorio e l’Ambiente,
PREMESSO che:
• ai sensi dell’art. 23 della l.r. 8/2012 “Le competenze urbanistiche relative alle aree gestite dal Consorzio ASI della Provincia di Messina, non aventi più caratteristiche di zone industriali poiché ricadenti nell'agglomerato urbano, già costituenti la zona industriale regionale (ZIR) di Messina e la zona industriale statale (ZIS), sono trasferite al Comune di Messina, il quale provvede ad attribuire la relativa destinazione con il proprio strumento urbanistico attraverso la redazione di un Piano integrato di recupero urbano da assoggettare alle procedure di cui alla legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71”;

• al 3 comma della predetta norma si statuisce che “il Comune di Messina, ai fini della redazione del piano attuativo, adegua le norme di attuazione dello strumento urbanistico entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge” e che “Sono fatte salve le autorizzazioni e/o le concessioni edilizie rilasciate dal Comune di Messina alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino all'approvazione dei suddetti piani attuativi, nelle aree ex ASI, ZIR e ZIS del Comune di Messina, sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria”;


RILEVATO che:

• il Consiglio comunale di Messina in data 27/03/2012 ha approvato la proposta di deliberazione n. 10 dell’8/2/2012 dell’Assessore comunale alle politiche del territorio, dandone immediata esecutività, avente ad oggetto L.R. n. 8/2012 art. 23 – Zone ZIR e ZIS;

• nella medesima delibera il Consiglio comunale ha quindi integrato le norme tecniche di attuazione vigenti approvate con D.D.R. n. 682/2002, inserendo il seguente art. 69 ter zone ZIR e ZIS;

• il succitato articolo prevede che “le competenze urbanistiche relative alla aree disciplinate dal piano regolatore generale consortile per l’area di sviluppo industriale della provincia di Messina, già costituenti la zona industriale regionale (ZIR) e la zona industriale statale (ZIS) devono essere assoggettate a un piano di recupero urbano, nel rispetto delle procedure di cui alla Legge Regionale 27 dicembre 1978 n. 71”;

• nel medesimo atto il Consiglio Comunale delibera e chiarisce che il provvedimento in oggetto non comporta impegno di spesa;


RILEVATO inoltre che:

• il Consiglio Comunale di Messina al punto 4 dell’art. 69 ter ha deliberato testualmente “Dare mandato al Dirigente del Dipartimento Pianificazione di operare gli adempimenti successivi previsti dalla legge regionale 27 dicembre 1978 n. 71 trasmettendo la presente deliberazione all’assessorato regionale Territorio e Ambiente per i provvedimenti di competenza e nel rispetto dei termini previsti all’art. 23 della Legge Regionale n. 8/2012”;


RITENUTO che:

• per le caratteristiche che riveste il Piano integrato di recupero urbano, la variante alle norme tecniche senza aumento del carico urbanistico “è esclusa dalla procedura di VAS”;

ATTESO che:

• ad oggi il Comune di Messina non risulta abbia dato seguito a quanto sancito dall’art. 23 della L.R. n. 8/2012, di cui in premessa, recepito e regolamentato dal Consiglio Comunale il 27 marzo 2012, in ottemperanza a quanto previsto dall’OREL,


PER CONOSCERE:

• quali motivi ostativi non abbiano consentito al Comune di Messina di adottare a tutt’oggi un Piano Integrato di recupero urbano nei termini stabiliti dall’art. 23 della L.R. 8/2012;

• se e quali misure il Governo Regionale abbia adottato o intenda adottare al fine di garantire l’attuazione della legge regionale normante in materia e la legittimità dell’azione amministrativa del Comune di Messina e del suo Dipartimento Pianificazione urbanistica.

(L’interrogante chiede risposta scritta con urgenza)

(6 novembre 2014)

RINALDI



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