Stretto di Messina: filmato squalo bianco di tre metri vicino alla spiaggia

Reggio Calabria, filmato squalo bianco femmina di oltre tre metri a pochi metri dalla spiaggia. Due pescatori diportisti hanno ripreso l'esemplare dalla loro barca 29/04/2024 - Lo Stretto di Messina è un habitat ideale per la riproduzione degli squali. E con l’avvicinarsi della stagione estiva è tempo di bagni. E per i più fortunati l'occasione di tuffarsi in mare è quanto mai vicina. Ma la recondita paura di vedersi galleggiare intorno una pinna a filo dell'acqua a volte riaffiora, è proprio il caso di dirlo, un pochino nella testa di tutti noi. Stavolta è accaduto davvero vicino la riva di Reggio Calabria, più precisamente nelle acque di fronte la località Pentimele, nella periferia Nord di Reggio, il 24 aprile 2024.   «Questo è uno squalo bianco», dicono meravigliati i pescatori mentre osservano ciò che accade dinanzi la loro barca”. Nelle immagini registrate si vede il pescecane girare nelle vicinanze della barca, forse a causa delle esche gettate in acqua, per poi ripr

GENDER, IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE: “I DUBBI DEI GENITORI SCATURISCONO DA UNA NON CORRETTA INTERPRETAZIONE DEL COMMA 16”

Chiarimenti e riferimenti normativi a supporto dell’art. 1 comma 16 legge 107/2015.  Pervengono al MIUR numerose richieste di chiarimenti, sia da parte di dirigenti scolastici e
docenti che di genitori, riguardo a una presunta possibilità di inserimento all’interno dei Piani
dell’Offerta Formativa delle scuole della cosiddetta “Teoria del Gender” che troverebbe attuazione in pratiche e insegnamenti non riconducibili ai programmi previsti dagli attuali ordinamenti scolastici

Roma, 16/09/2015 - Soprattutto tra i genitori si è riscontrata un forte preoccupazione derivante anche dalla risonanza mediatica di informazioni non sempre corrette e obiettive. Si ritiene pertanto indispensabile da parte dell’Amministrazione fornire ulteriori chiarimenti a integrazione di quanto già comunicato nella nota del 6 luglio 2015, trasmessa a tutte le scuole, sui corretti adempimenti relativi al POF. I maggiori dubbi dei genitori scaturiscono da una non corretta interpretazione del comma 16 della legge 107/2015 di Riforma su “La Buona Scuola” che recita testualmente: “Il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità, promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119”.

La previsione di tale disposizione risponde all’esigenza di dare puntuale attuazione ai princìpi
costituzionali di pari dignità e non discriminazione di cui agli articoli 3 (Tutti i cittadini hanno pari
dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e
l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese), 4
(la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano
effettivo questo diritto), 29 (La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale
fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi,
con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare), 37 (La donna lavoratrice ha gli
stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di
lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla
madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età
per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad
essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.) e 51 (tutti i cittadini dell'uno o
dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di
eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tal fine la Repubblica promuove con
appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. La legge può, per l'ammissione ai
pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla
Repubblica. Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario
al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro) nonchè a quanto previsto dal diritto
europeo che proibisce la discriminazione per ragioni connesse al genere, alla religione, alle
convinzione personali, handicap, età, orientamento sessuale o politico.

La finalità del suddetto articolo non è, dunque, quella di promuovere pensieri o azioni
ispirati ad ideologie di qualsivoglia natura, bensì quella di trasmettere la conoscenza e la
consapevolezza riguardo i diritti e i doveri della persona costituzionalmente garantiti, anche per
raggiungere e maturare le competenze chiave di Cittadinanza, nazionale, europea e internazionale,
entro le quali rientrano la promozione dell’autodeterminazione consapevole e del rispetto della
persona, così come stabilito pure dalla Strategia di Lisbona 2000. Nell’ambito delle competenze che
gli alunni devono acquisire, fondamentale aspetto riveste l’educazione alla lotta ad ogni tipo di
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discriminazione, e la promozione ad ogni livello del rispetto della persona e delle differenze senza
alcuna discriminazione.
Si ribadisce, quindi, che tra i diritti e i doveri e tra le conoscenze da trasmettere non
rientrano in nessun modo né “ideologie gender” né l’insegnamento di pratiche estranee al mondo
educativo.
Inoltre, è opportuno sottolineare che le due leggi citate come riferimento nel comma 16 della
legge 107 non fanno altro che recepire in sede nazionale quanto si è deciso nell’arco di anni, con il
consenso di tutti i Paesi, in sede Europea, attraverso le Dichiarazioni, e in sede Internazionale con le
Carte1.

Infatti il Decreto legge 14 agosto 2013 (convertito nella legge n.193/2013), a cui si fa
riferimento nel comma 16 della “Buona Scuola”, enuncia le finalità del "Piano d'azione
straordinario contro la violenza sessuale e di genere" che anche la Scuola è chiamata a perseguire:
a) prevenire il fenomeno della violenza contro le donne attraverso l'informazione e la
sensibilizzazione della collettività, rafforzando la consapevolezza degli uomini e ragazzi nel
processo di eliminazione della violenza contro le donne;
b) promuovere l'educazione alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere
nell'ambito dei programmi scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, al fine di
sensibilizzare, informare, formare gli studenti e prevenire la violenza nei confronti delle donne e
la discriminazione di genere, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica nei
libri di testo;

…….(Omissis)
g) prevedere specifiche azioni positive che tengano anche conto delle competenze delle
Amministrazioni impegnate nella prevenzione, nel contrasto e nel sostegno delle vittime di
violenza di genere e di stalking;

1
La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza
domestica - Istanbul, redatta l’11 maggio 2011, ratificata dal Parlamento Italiano con voto unanime di tutte le forze politiche
all’unanimità e che ha sua volta recepito i precedenti riferimenti giuridici; la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali (STE n° 5, 1950) e i suoi Protocolli; la Carta sociale europea (STE n° 35, 1961, riveduta nel
1996, STE n°163); la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani (STCE n° 197, 2005) e la
Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (STCE n° 201, 2007).
Le seguenti raccomandazioni del Comitato dei Ministri agli Stati membri del Consiglio d’Europa: Raccomandazione Rec (2002)5
sulla protezione delle donne dalla violenza, Raccomandazione CM/Rec (2007)17 sulle norme e meccanismi per la parità tra le donne
e gli uomini, Raccomandazione CM/Rec (2010)10 sul ruolo delle donne e degli uomini nella prevenzione e soluzione dei
conflitti e nel consolidamento della pace, e le altre raccomandazioni pertinenti. La sempre più ampia giurisprudenza della Corte
europea dei diritti dell’uomo, che enuncia norme rilevanti per contrastare la violenza nei confronti delle donne; il Patto internazionale
sui diritti civili e politici (1966); il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (1966); la Convenzione delle Nazioni
Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW, 1979) e il suo Protocollo opzionale (1999) ; la
Raccomandazione generale n° 19 del CEDAW sulla violenza contro le donne; la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti
dell’infanzia (1989) e i suoi Protocolli opzionali (2000) e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità
(2006); lo statuto di Roma della Corte penale internazionale (2002); i principi fondamentali del diritto internazionale umanitario, in
particolare la quarta Convenzione di Ginevra (IV), relativa alla protezione dei civili in tempo di guerra (1949) e i suoi Protocolli
addizionali I e II (1977)) che prevede:
Articolo 14 – Educazione 1 Le Parti intraprendono, se del caso, le azioni necessarie per includere nei programmi scolastici di ogni
ordine e grado dei materiali didattici su temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la
soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all'integrità
personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi. 2 Le Parti intraprendono le azioni necessarie per promuovere i principi
enunciati al precedente paragrafo 1 nelle strutture di istruzione non formale, nonché nei centri sportivi, culturali e di svago e nei mass
media.
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h) definire un sistema strutturato di governance tra tutti i livelli di governo, che si basi anche
sulle diverse esperienze e sulle buone pratiche già realizzate nelle reti locali e sul territorio.
Deve essere, inoltre, sottolineato che il personale scolastico, a cui è affidato il compito di
educare i nostri ragazzi anche su queste delicate tematiche, deve essere debitamente formato e
aggiornato, così come previsto anche dalla legge 128/2013 che all’art.16 let. D che pone
all’attenzione delle scuole la necessità di favorire:
”l'aumento delle competenze relative all'educazione all'affettività, al rispetto delle diversità e delle
pari opportunità di genere e al superamento degli stereotipi di genere, in attuazione di quanto
previsto dall’articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119”.

Infine, connessa e a integrazione delle azioni di cui sopra, è la Collaborazione con
l’Alleanza Europea per il contrasto all’“Istigazione all’Odio” (in sede internazionale “Hate
Speech”). L’istigazione all’odio, così come definita dal comitato dei ministri del Consiglio
d’Europa è espressione di tutte le forme di diffusione ed incitazione all’odio razziale, alla
xenofobia, all’antisemitismo e ad altre forme di intolleranza, espressione di nazionalismi,
discriminazione nei confronti di minoranze, di migranti. Altre forme di discriminazione sono la
misoginia, l’islamofobia, la cristianofobia e tutte le forme di pregiudizio circa l’orientamento
sessuale e di genere.
La campagna contro il “discorso d’odio” (Hate speech) è un progetto coordinato con
l’Alleanza parlamentare contro l'odio (No Hate Alliance) del Consiglio d'Europa, partito nel 2012, e
mira a combattere il razzismo e le forme di discriminazione on line, fornendo ai giovani e alle
associazioni le competenze necessarie per riconoscere e svolgere azioni contro le violazioni dei
diritti umani, sempre attraverso la trasmissione consapevole delle conoscenze del diritto e dei diritti.

Alla luce di tale quadro normativo di rifermento, il MIUR intende supportare e sostenere
attivamente i tanti studenti, docenti e dirigenti scolastici impegnati nel difficile lavoro quotidiano,
affrontando le problematiche relative a tutte le forme di discriminazione e contrastando ogni forma
di violenza e aggressione contro la dignità della persona.

In tale ambito, alle scuole spetta il compito – nelle forme e modalità che riterranno più
opportune ed efficaci e che individueranno, sulla base dell’autonomia didattica e gestionale loro
attribuita, di predisporre azioni nel rispetto di linee di indirizzo generale che saranno appositamente
divulgate dal MIUR. Tali linee - che saranno elaborate con il contributo di rappresentanti di
associazioni ed esperti riuniti in un apposito tavolo di lavoro che sarà istituito presso il Miur -
saranno utili a monitorare e supportare le scuole nelle azioni previste dal comma 16 dell’art 1 della
L. 107/2015, anche verificando l’attuazione del piano straordinario contro la violenza sessuale e di
genere, esclusivamente per la parte di competenza dell’istruzione.

Non può mancarsi di sottolineare, il compito fondamentale affidato ai genitori di partecipare
e contribuire, insieme alla scuola, al percorso educativo e formativo dei propri figli esercitando il
diritto/dovere che l’art. 30 della nostra Costituzione riconosce loro: “E’ dovere e diritto dei genitori
mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio“. Come già chiarito nella
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sopra citata nota del 6 luglio 2015, “le famiglie hanno il diritto, ma anche il dovere, di conoscere
prima dell’iscrizione dei propri figli a scuola i contenuti del Piano dell’Offerta Formativa e, per la
scuola secondaria, sottoscrivere formalmente il Patto educativo di corresponsabilità per condividere
in maniera dettagliata diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e
famiglie”.

Questa opportunità offerta ai genitori, consentirà di scegliere la scuola dei propri figli dopo
aver attentamente analizzato e valutato le attività didattiche, i progetti e le tematiche che i docenti
affronteranno durante l’anno che, in ogni caso, dovranno risultare coerenti con i programmi previsti
dall’attuale ordinamento scolastico e con le linee di indirizzo emanate dal MIUR.

IL CAPO DIPARTIMENTO
F.to Rosa DE PASQUALE

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