Scorie nucleari: anche a Trapani il NO assoluto al deposito nazionale di rifiuti radioattivi

Manifestazione NO deposito scorie. Ciminnisi (M5S): "Auspichiamo presa di posizione di maggioranza e Governo di centrodestra".  La deputata ARS Cinqustelle Cristina Ciminnisi presente, unitamente alla coordinatrice Territoriale del M5S Francesca Trapani, alla manifestazione contro le scorie nucleari avvenuta a Trapani. Trapani, 2 maggio 2024  – "Come abbiamo già fatto a Segesta, anche a Trapani, oggi abbiamo manifestato il nostro NO assoluto al deposito nazionale di rifiuti radioattivi nei nostri territori. Come MoVimento 5 Stelle Sicilia, lavoreremo perché l’ARS approvi la mozione affinché Trapani e Calatafimi non diventino la pattumiera d’Italia. Ci preoccupa il fatto che non abbiamo ancora ascoltato un NO altrettanto deciso da parte della maggioranza di centrodestra, né da parte del Governo Regionale. Al contrario, sembrano giungere da autorevoli rappresentanti del territorio preoccupanti voci di 'disponibilità a valutare' le 'opportunità economiche'.

GIOIOSA MAREA: “RIDURRE L’ACQUA A UN UTENTE MOROSO È ILLEGALE”

A stabilirlo è il Giudice del Tribunale di Patti che ha rigettato la richiesta del Comune di Gioiosa, che con ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c., aveva convenuto in giudizio un utente, chiedendo che venisse consentito l'accesso del proprio personale presso il contatore idrico. A fondamento della propria pretesa, il Comune aveva dedotto che il resistente era inadempiente

21/01/2016 - Non è possibile ridurre l’acqua ad un utente per il solo fatto d’essere moroso. A stabilirlo il Giudice del Tribunale di Patti che ha rigettato la richiesta del Comune di Gioiosa, che con ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c., aveva convenuto in giudizio un utente, chiedendo che venisse consentito l'accesso del proprio personale presso il contatore idrico sito in C.da Marotta, al fine di poter procedere alla riduzione dell'erogazione idrica.
A fondamento della propria pretesa, il Comune ricorrente aveva dedotto che il resistente E. B., intestatario del contratto di somministrazione acqua, era inadempiente alle obbligazioni di pagamento sin dal 2002; che, in data 17.6.2015, il manutentore dell'acquedotto non era riuscito ad eseguire l'attività di riduzione in considerazione del veto opposto dal resistente.
Per il Tribunale di Patti il ricorso non è stato accolto per carenza del presupposto del periculum in mora.

Il giudice ha spiegato le sue decisioni affermando nella sentenza “che, infatti, il pregiudizio allegato dall'Ente ricorrente - consistente in mere ripercussioni di ordine economico, ovvero nell'aggravarsi della morosità dell'utente - è di natura meramente economica ed eventualmente riparabile mediante il recupero delle somme versate in caso di esito del giudizio di merito favorevole al ricorrente;

il Comune ricorrente ha allegato pregiudizi ulteriori rispetto alla mera tutela di ragioni di credito che, per conforme giurisprudenza anche di questo Tribunale che questo giudice pienamente condivide, è ristorabile unicamente in casi limitati, posto che il pregiudizio avente unicamente carattere pecuniario non integra gli estremi della irreparabilità necessaria ai fini della concessione del provvedimento d'urgenza, poiché i crediti pecuniari possono formare oggetto di provvedimenti d'urgenza solo in casi del tutto eccezionali, ossia solo laddove sia eccessivamente difficile la determinazione dell'ammontare del risarcimento o quando questo sia di entità tale che il pagamento determinerebbe la lesione di altri diritti assoluti o sarebbe difficilmente ripetibile in relazione alle dimensioni patrimoniali della parte resistente; che, in particolare, la nozione di irreparabilità del pregiudizio, se per un verso non può intendersi in senso tanto ristretto da rendere impossibile il ricorso alla tutela cautelare, essendo sempre concepibile, in astratto, una qualche forma di riparazione posteriore alla lesione, per altro verso nemmeno può estendersi in modo tale da ammettere la concessione dei provvedimenti cautelari in ogni caso, senza distinzione; che, di conseguenza, un minacciato pregiudizio di carattere patrimoniale non è da considerare irreparabile ogni qual volta sia pur possibile ottenere, nel futuro giudizio di merito, un risarcimento per equivalente, laddove è concedibile la tutela d'urgenza nei soli casi in cui il danno economico si accompagni inscindibilmente alla lesione di un interesse non patrimoniale ovvero, comunque, il danno si presenti di non pronta liquidazione, per la complessità delle indagini richieste per la conversione in termini monetari; che, alla luce delle ragioni sopra esposte, pertanto, il requisito del periculum in mora si rivela, nel caso di specie, insussistente, con la conseguenza che tale carenza consente di ritenere assorbita ogni valutazione in ordine al requisito del fumus boni iuris.

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