Capizzi, studente modello di 16 anni ucciso in piazza da un ventenne armato di pistola

Uno studente di 16 anni,  Giuseppe Di Dio, è stato ucciso sabato 1° novembre a Capizzi, piccolo comune dei Nebrodi in provincia di Messina, mentre un suo amico è rimasto ferito nella sparatoria. Fermate tre persone.  Giuseppe Di Dio frequentava la terza classe  dell'istituto alberghiero di Troina (Enna) e sarebbe stato attinto per errore dai colpi mortali esplosi da  Giacomo Frasconà Filaro , il 20.enne presunto assassino . 3 nov 2025 - Giuseppe Di Dio, 16 anni, e i suoi amici si trovavano  davanti a un bar di via Roma, a Capizzi, quando da un'automobile sarebbero scese tre persone, una delle quali avrebbe esploso i colpi di arma da fuoco che hanno attinto mortalmente il sedicenne, ferendo un altro giovane di 22 anni.  Si tratta di  Antonio Frasconà Filaro , 48 anni, e dei figli Mario, 18 anni, e Giacomo, 20 anni. Quest'ultimo, armato di pistola avrebbe fatto fuoco sulle persone presenti all'esterno del  bar di via Roma, a Capizzi, uccidendo ...

GIUSTIZIA SOCIALE: CONSULTA SU LEGITTIMITÀ DA SICILIA E PROVINCE AUTONOME

Sentenza 31 della Corte Costituzionale in merito al decreto "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale"
24/02/2016 - Sui giudizi di legittimità costituzionale, sollevati dalla regione Sicilia e dalle Province autonome di Bolzano e di Trento, la Corte Costituzionale con la Sentenza 31/2016 è intervenuta sulle norme impugnate. I punti sollevati dalla regione Sicilia e dalle Province autonome di Bolzano e di Trento entrano nel merito all'articolo 7 del decreto legge del 2014 “Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale (Art. 7, c. 1° e 1° bis, del decreto legge 24/04/2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, c. 1°, della legge 23/06/2014, n. 89) .
In particolare si tratta dei giudizi di legittimità costituzionale “dell’art. 7, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, promossi dalle Province autonome di Bolzano e di Trento e dalla Regione siciliana con ricorsi notificati il 29-31 luglio, il 20 agosto e il 22 agosto 2014, depositati in cancelleria il 31 luglio, il 26 agosto e il 28 agosto 2014 e rispettivamente iscritti ai nn. 57, 65 e 66 del registro ricorsi 2014”.

La Consulta aggiunge che “Tutte le censure delle ricorrenti si incentrano, in sostanza, sul fatto che le disposizioni impugnate riserverebbero allo Stato le maggiori entrate da esse previste, in spregio ai requisiti statutariamente richiesti ai fini della legittimità di una simile riserva.


D’altra parte, questa Corte, nell’escludere che possa essere motivo di inammissibilità della questione la mancata indicazione, da parte della Regione siciliana, delle specifiche «maggiori entrate» che costituiscono proventi di tributi ad essa devoluti, ha sottolineato che «Nessuna incertezza, infatti, può sussistere in ordine all’oggetto del giudizio, sia perché le censure della Regione non possono che riferirsi alle entrate su cui essa abbia titolo; sia perché, a sua volta, è lo stesso comma 431 a far riferimento ad un generico “ammontare di risorse permanenti che […] si stima di incassare quali maggiori entrate […] derivanti dall’attività di contrasto dell’evasione fiscale”, senza dunque indicare con precisione su quali ambiti si concentrerà la lotta all’evasione e se, di conseguenza, potrà incidere anche su entrate di spettanza regionale» (sentenza n. 246 del 2015).
Se dunque le censure della Regione siciliana non possono che riferirsi ad entrate ad essa spettanti, ne deriva che anche nel presente giudizio la clausola di cui all’art. 50-bis deve ritenersi inoperante; di conseguenza, «I commi impugnati […] nella parte in cui riguardano tutti i tributi riscossi nel territorio siciliano non nominativamente attribuiti all’Erario dallo statuto, violano direttamente i parametri evocati con conseguente loro illegittimità costituzionale» (sentenza n. 241 del 2012)”.

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