Festa della Liberazione: la filastrocca del 25 aprile di Mimmo Mòllica

Festa della Liberazione: la filastrocca del 25 aprile di Mimmo Mòllica 25/04/2024 - La «Filastrocca del 25 aprile» di Mimmo Mòllica ricorda la liberazione dell'Italia dalla dittatura fascista e dall'occupazione nazista. Una data importante per adulti e bambini, da non dimenticare per dire 'no' ai totalitarismi e a tutte le guerre. Sempre e in  ogni luogo, «meglio fiori che armi». «Filastrocca del 25 aprile» di Mimmo Mòllica

“DISCIPLINA DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO”, IL TESTO 4080 APPROVATO NELLA SEDUTA ODIERNA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI.

Nuova disciplina "Cinema e audiovisivo". Il disegno di legge “Disciplina del cinema e dell'audiovisivo” (Approvato dal Senato) (testo 4080), approvato nella seduta odierna dalla Camera dei Deputati.
03.11.2016 - DISEGNO DI LEGGE
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1.
(Oggetto e finalità).
1. La Repubblica, in attuazione degli
articoli 9, 21 e 33 della Costituzione e nel
quadro dei princìpi stabiliti dall’articolo
167 del Trattato sul funzionamento dell’U-
nione europea e dalla Convenzione Unesco
sulla protezione e la promozione della di-
versità delle espressioni culturali, pro-
muove e sostiene il cinema e l’audiovisivo
quali fondamentali mezzi di espressione
artistica, di formazione culturale e di co-
municazione sociale.
2. In attuazione dell’articolo 117, terzo
comma, della Costituzione, la presente
legge detta i princìpi fondamentali dell’in-
tervento pubblico a sostegno del cinema e
dell’audiovisivo in quanto attività di rile-
vante interesse generale, che contribui-
scono alla definizione dell’identità nazio-
nale e alla crescita civile, culturale ed eco-
nomica del Paese, favoriscono la crescita
industriale, promuovono il turismo e
creano occupazione, anche attraverso lo
sviluppo delle professioni del settore.
3. La presente legge disciplina altresì, in
attuazione dell’articolo 117, secondo
comma, della Costituzione, l’intervento
dello Stato a sostegno del cinema e dell’au-
diovisivo e provvede alla riforma, al rias-
setto e alla razionalizzazione, anche attra-
verso apposite deleghe legislative al Go-
verno, della normativa in materia di tutela
dei minori nel settore cinematografico, di
promozione delle opere europee da parte
dei fornitori di servizi di media audiovisivi,
nonché di rapporti di lavoro nel settore.
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XVII LEGISLATURA A.C. 4080
ART. 2.
(Definizioni).
1. Ai fini della presente legge si intende
per:
a) « opera audiovisiva »: la registra-
zione di immagini in movimento, anche
non accompagnate da suoni, realizzata su
qualsiasi supporto e mediante qualsiasi
tecnica, anche di animazione, con conte-
nuto narrativo, documentaristico o video-
ludico, purché opera dell’ingegno e tutelata
dalla normativa vigente in materia di di-
ritto d’autore e destinata al pubblico dal
titolare dei diritti di utilizzazione;
b) « film » ovvero « opera cinemato-
grafica »: l’opera audiovisiva destinata prio-
ritariamente al pubblico per la visione nelle
sale cinematografiche; i parametri e i re-
quisiti per definire tale destinazione sono
stabiliti con decreto del Ministro dei beni e
delle attività culturali e del turismo, di
seguito denominato « Ministro », da ema-
nare entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge;
c) « film d’essai » ovvero « film di ri-
cerca e sperimentazione »: i film di qualità,
aventi particolari requisiti culturali ed ar-
tistici idonei a favorire la conoscenza e la
diffusione di realtà cinematografiche meno
conosciute, nazionali ed internazionali, ov-
vero connotati da forme e tecniche di
espressione sperimentali e linguaggi inno-
vativi, secondo quanto stabilito con i de-
creti di cui al comma 2;
d) « documentario »: l’opera audiovi-
siva, la cui enfasi creativa è posta priori-
tariamente su avvenimenti, luoghi o attività
reali, anche mediante immagini di reper-
torio, ed in cui gli eventuali elementi in-
ventivi o fantastici sono strumentali alla
rappresentazione e documentazione di si-
tuazioni e fatti, realizzata nelle forme e nei
modi definiti con i decreti di cui al comma
2;
e) « opera prima »: il film realizzato
da un regista esordiente che non abbia mai
diretto, né singolarmente né unitamente ad
altro regista, alcun lungometraggio che sia
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stato distribuito nelle sale cinematografi-
che;
f) « opera seconda »: il film realizzato
da un regista che abbia diretto, singolar-
mente o unitamente ad altro regista, al
massimo un solo lungometraggio che sia
stato distribuito nelle sale cinematografi-
che;
g) « opera di animazione »: l’opera co-
stituita da immagini realizzate grafica-
mente ovvero animate per mezzo di ogni
tipo di tecnica e di supporto;
h) « opera audiovisiva di nazionalità
italiana »: l’opera audiovisiva che abbia i
requisiti previsti per il riconoscimento
della nazionalità italiana di cui all’articolo
5;
i) « opera audiovisiva di produzione
internazionale »: l’opera audiovisiva origi-
nata da una impresa di produzione cine-
matografica o audiovisiva italiana e realiz-
zata in collaborazione con imprese audio-
visive europee ovvero non europee e avente
gli ulteriori requisiti stabiliti nel decreto
previsto dall’articolo 5, comma 2;
l) « sala cinematografica »: qualunque
spazio, al chiuso o all’aperto, adibito a
pubblico spettacolo cinematografico;
m) « sala d’essai »: la sala cinemato-
grafica che programma complessivamente
una percentuale annua maggioritaria di
film d’essai, variabile sulla base del numero
di abitanti del comune e degli schermi in
attività. Con decreto del Ministro sono sta-
biliti i criteri per la programmazione qua-
lificata delle sale d’essai;
n) « impresa cinematografica o audio-
visiva »: l’impresa che operi nel settore
della produzione cinematografica o audio-
visiva, della distribuzione cinematografica
o audiovisiva in Italia o all’estero, della
produzione esecutiva cinematografica o
audiovisiva, della post-produzione cinema-
tografica o audiovisiva, dell’editoria audio-
visiva, dell’esercizio cinematografico;
o) « impresa cinematografica o audio-
visiva italiana »: l’impresa cinematografica
o audiovisiva, come definita alla lettera n),
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che abbia sede legale e domicilio fiscale in
Italia o sia soggetta a tassazione in Italia;
ad essa è equiparata, a condizioni di reci-
procità, l’impresa con sede e nazionalità di
un altro Paese membro dell’Unione euro-
pea, che abbia una filiale, agenzia o suc-
cursale stabilita in Italia, che ivi svolga
prevalentemente la propria attività e che
sia soggetta a tassazione in Italia;
p) « impresa cinematografica o audio-
visiva non europea »: l’impresa cinemato-
grafica o audiovisiva come definita alla
lettera n), che, indipendentemente dal
luogo in cui ha sede legale e domicilio
fiscale, sia collegata a, o controllata da,
un’impresa con sede legale in un Paese non
facente parte dell’Unione europea;
q) « impresa di produzione o distribu-
zione cinematografica o audiovisiva indi-
pendente »: l’impresa di produzione o di-
stribuzione cinematografica o audiovisiva
che ha i requisiti previsti all’articolo 2,
comma 1, lettera p), del testo unico dei
servizi di media audiovisivi e radiofonici, di
cui al decreto legislativo 31 luglio 2005,
n. 177, e successive modificazioni, e rela-
tivi decreti di attuazione;
r) « emittente televisiva nazionale »:
un fornitore di servizi di media audiovisivi
lineari, su frequenze terrestri o via satellite,
anche ad accesso condizionato, ed avente
ambito nazionale ai sensi dell’articolo 2,
comma 1, lettere l) e u), del citato testo
unico di cui al decreto legislativo n. 177 del
2005;
s) « fornitore di servizi di media au-
diovisivi su altri mezzi »: un fornitore di
servizi di media audiovisivi, lineari o non
lineari, su mezzi di comunicazione elettro-
nica diversi da quelli di cui alla lettera r),
ai sensi del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 177 del 2005;
t) « fornitori di servizi di hosting »: i
prestatori dei servizi della società dell’in-
formazione consistenti nella memorizza-
zione di informazioni fornite da un desti-
natario del servizio come definiti dall’arti-
colo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003,
n. 70;
u) « cineteca »: un soggetto con perso-
nalità giuridica, sede legale e domicilio fi-
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scale in Italia, caratterizzato dallo svolgere,
secondo gli standard internazionali di rife-
rimento del settore, attività di acquisizione,
conservazione, catalogazione, restauro, stu-
dio, ricerca, fruizione e valorizzazione del
patrimonio cinematografico e audiovisivo;
v) « Film Commission »: l’istituzione,
riconosciuta da ciascuna regione o provin-
cia autonoma, che persegue finalità di pub-
blico interesse nel comparto dell’industria
del cinema e dell’audiovisivo e fornisce
supporto e assistenza alle produzioni cine-
matografiche e audiovisive nazionali e in-
ternazionali e, a titolo gratuito, alle ammi-
nistrazioni competenti nel settore del ci-
nema e dell’audiovisivo nel territorio di
riferimento.
2. Le definizioni di cui al presente ar-
ticolo, ove necessario, possono trovare ul-
teriori specificazioni tecniche nei decreti
attuativi della presente legge, tenuto anche
conto della evoluzione tecnologica del set-
tore.
ART. 3.
(Princìpi).
1. L’intervento pubblico a sostegno del
cinema e dell’audiovisivo:
a) garantisce il pluralismo dell’offerta
cinematografica e audiovisiva;
b) favorisce il consolidarsi dell’indu-
stria cinematografica nazionale nei suoi
diversi settori anche tramite strumenti di
sostegno finanziario;
c) promuove le coproduzioni interna-
zionali e la circolazione e la distribuzione
della produzione cinematografica e audio-
visiva, italiana ed europea, in Italia e all’e-
stero;
d) assicura la conservazione e il re-
stauro del patrimonio filmico e audiovisivo
nazionale;
e) cura la formazione professionale,
favorendo il riconoscimento dei percorsi
formativi seguiti e delle professionalità ac-
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quisite, e promuove studi e ricerche nel
settore cinematografico;
f) dispone e sostiene l’educazione al-
l’immagine nelle scuole e favorisce tutte le
iniziative idonee alla formazione del pub-
blico;
g) promuove e favorisce la più ampia
fruizione del cinema e dell’audiovisivo, te-
nendo altresì conto delle specifiche esi-
genze delle persone con disabilità, secondo
i princìpi stabiliti dalle convenzioni inter-
nazionali sottoscritte dall’Italia in materia;
h) riserva particolare attenzione alla
scrittura, progettazione, preparazione, pro-
duzione, post-produzione, promozione, di-
stribuzione e programmazione dei prodotti
cinematografici e audiovisivi italiani e alla
valorizzazione del ruolo delle sale cinema-
tografiche e dei festival cinematografici
quali momenti di fruizione sociale collet-
tiva del prodotto cinematografico.
ART. 4.
(Funzioni e compiti delle regioni).
1. Nel rispetto del titolo V della parte
seconda della Costituzione, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano,
secondo i rispettivi statuti e sulla base della
rispettiva legislazione, concorrono alla pro-
mozione e alla valorizzazione delle attività
cinematografiche e audiovisive.
2. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano valorizzano e promuo-
vono il patrimonio artistico del cinema
attraverso progetti di catalogazione, digita-
lizzazione e conservazione, anche a fini
educativi e culturali, del patrimonio filmico
e audiovisivo, anche tramite mediateche e
cineteche, per la valorizzazione delle ini-
ziative regionali e locali, anche in rete con
l’archivio della Cineteca nazionale.
3. Lo Stato riconosce il ruolo e l’attività
delle Film Commission, previste dagli ordi-
namenti regionali e delle province auto-
nome di Trento e di Bolzano nel rispetto
dei requisiti stabiliti a livello nazionale,
europeo ed internazionale, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pub-
blica.
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4. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, attraverso gli organi-
smi di cui al comma 3, favoriscono la
promozione del territorio sostenendo lo
sviluppo economico, culturale e linguistico
dell’industria audiovisiva; a tal fine, detti
organismi possono offrire assistenza am-
ministrativa e logistica alle imprese audio-
visive che decidono di operare sul territo-
rio, possono sostenere le iniziative cinema-
tografiche e audiovisive che hanno luogo
sul territorio, possono sostenere la forma-
zione artistica, tecnica e organizzativa di
operatori residenti sul territorio, possono
promuovere attività dirette a rafforzare
l’attrattività territoriale per lo sviluppo di
iniziative e attività nel campo del cinema e
dell’audiovisivo.
5. Agli organismi di cui al comma 3 può
inoltre essere affidata la gestione di appo-
siti fondi di sostegno economico al settore,
stanziati tramite la regione o la provincia
autonoma, derivanti anche da fondi euro-
pei. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano disciplinano le moda-
lità tecniche di gestione ed erogazione di
tali fondi, nel rispetto della normativa eu-
ropea e secondo indirizzi e parametri ge-
nerali definiti in un apposito decreto del
Ministro, da emanare entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previa intesa con la Confe-
renza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
6. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano sostengono l’impren-
ditoria cinematografica e audiovisiva anche
attraverso convenzioni con il sistema ban-
cario, per favorire l’accesso al credito a
tasso agevolato.
7. Le disposizioni della presente legge
sono applicabili nelle regioni a statuto spe-
ciale e nelle province autonome di Trento e
di Bolzano compatibilmente con le norme
dei rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione, anche con riferimento alla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
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ART. 5.
(Nazionalità italiana delle opere).
1. La nazionalità italiana delle opere
cinematografiche e delle opere audiovisive
è attribuita prendendo in considerazione i
seguenti parametri:
a) nazionalità italiana o di altro Paese
dell’Unione europea del regista, dell’autore
del soggetto, dello sceneggiatore, della mag-
gioranza degli interpreti principali, degli
interpreti secondari, dell’autore della foto-
grafia, dell’autore del montaggio, dell’au-
tore della musica, dello scenografo, del
costumista, dell’autore della grafica;
b) ripresa sonora diretta integral-
mente o principalmente in lingua italiana o
in dialetti italiani; nel caso di opere italiane
ambientate, anche in parte, in regioni ita-
liane in cui risiedono minoranze linguisti-
che individuate dall’articolo 2 della legge 15
dicembre 1999, n. 482, o nelle quali siano
presenti personaggi provenienti dalle me-
desime regioni, le relative lingue sono equi-
parate, ai fini e per gli effetti della presente
legge, alla lingua italiana;
c) componenti della troupe che siano
soggetti fiscalmente residenti e sottoposti a
tassazione in Italia;
d) riprese effettuate principalmente in
Italia;
e) utilizzo di teatri di posa localizzati
in Italia;
f) post-produzione svolta principal-
mente in Italia.
2. Con decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri, su proposta del Ministro,
da emanare entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente
legge, sono definite le disposizioni applica-
tive del presente articolo, ivi compreso, ai
fini della nazionalità italiana, il valore di
ciascuno dei parametri indicati nel comma
1. Con tale decreto, da adottare sentito il
Consiglio superiore del cinema e dell’au-
diovisivo di cui all’articolo 11 e acquisito il
parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-
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vince autonome di Trento e di Bolzano,
sono altresì stabilite la soglia minima di
punteggio, nonché le procedure per conse-
guire il riconoscimento della nazionalità
italiana dell’opera, tenendo conto delle spe-
cificità tecniche delle singole tipologie di
opere, di finzione, di documentario o di
animazione.
ART. 6.
(Nazionalità italiana delle opere
in coproduzione internazionale).
1. Può essere riconosciuta la nazionalità
italiana delle opere realizzate in coprodu-
zione con imprese estere, in base agli ac-
cordi internazionali di reciprocità.
2. Per le opere cinematografiche, in
mancanza di accordo di coproduzione in-
ternazionale, la compartecipazione tra im-
prese italiane e straniere può essere auto-
rizzata con decreto del Ministro, per sin-
gole iniziative di elevato valore culturale e
imprenditoriale.
3. Per le opere audiovisive, in mancanza
di accordo di coproduzione internazionale,
può essere riconosciuta la nazionalità ita-
liana a opere audiovisive realizzate in as-
sociazione produttiva tra imprese italiane
aventi i requisiti stabiliti dall’articolo 5 e
dal decreto di cui al comma 2 del mede-
simo articolo e imprese straniere. La quota
dei diritti di proprietà delle imprese ita-
liane non deve essere complessivamente
inferiore al 20 per cento e deve includere in
ogni caso i diritti di sfruttamento per il
territorio italiano; la percentuale relativa
alle spese effettivamente e direttamente so-
stenute dalle imprese italiane deve essere
almeno pari a quella dei diritti di pro-
prietà.
4. Le procedure e i requisiti per il ri-
conoscimento della nazionalità italiana
delle opere in coproduzione internazionale,
nonché i casi di revoca e decadenza, sono
stabiliti con...

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