E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del cosiddetto “decreto sicurezza”, che contiene una norma in materia di occupazioni abusive di immobili che limita fortemente i diritti proprietari.
22/04/2017 - Lo segnala Confedilizia, evidenziando che la previsione in questione (articolo 11) attribuisce ai Prefetti poteri di interdizione del tutto discrezionali in sede di applicazione dei provvedimenti dell’Autorità giudiziaria, consentendo loro di impartire “disposizioni per prevenire, in relazione al numero degli immobili da sgomberare, il pericolo di possibili turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica".
L'impiego della Forza pubblica – indispensabile per l’esecuzione dei provvedimenti del Giudice – sarà concesso, a discrezione dei Prefetti, “secondo criteri di priorità che, ferma restando la tutela dei nuclei familiari in situazioni di disagio economico e sociale, tengono conto della situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica negli ambiti territoriali interessati, dei possibili rischi per l’incolumità e la salute pubblica, dei diritti dei soggetti proprietari degli immobili, nonché dei livelli assistenziali che devono essere in ogni caso garantiti agli aventi diritto dalle regioni e dagli enti locali”.
Si dispone, in sostanza, che il diritto del proprietario dell’immobile, che è già stato valutato dal Giudice al momento dell’emanazione del provvedimento giudiziale, venga messo in discussione dal Prefetto, che lo valuterà insieme con una serie di elementi extragiuridici, di fatto con il potere di porlo in secondo piano, a vantaggio di altre esigenze discrezionalmente considerate.
Ma non finisce qui. Confedilizia evidenzia anche come l’eventuale annullamento, in sede di giurisdizione amministrativa, dell’atto del Prefetto, possa dar luogo, “salvi i casi di dolo o colpa grave, esclusivamente al risarcimento in forma specifica, consistente nell’obbligo per l’amministrazione di disporre gli interventi necessari ad assicurare la cessazione della situazione di occupazione arbitraria dell’immobile”.
In pratica, si riduce la responsabilità risarcitoria dell’Amministrazione nel caso in cui sia adottato illegittimamente il previsto provvedimento prefettizio, così venendosi a fissare un principio – quello dell’esclusione della responsabilità della P.A. per i danni che derivano da sue azioni prive di fondamento – che si pone in contrasto con i capisaldi del nostro ordinamento.
Infine, conclude Confedilizia, nel testo dell’articolo 11 è presente una previsione – che i gruppi di “occupanti professionali” stanno già rivendicando come una loro vittoria – che consente ai Sindaci di disporre deroghe alla norma, introdotta su iniziativa dell’allora Ministro Lupi, che vieta la fissazione della residenza e l’allaccio ai servizi pubblici in caso di occupazioni abusive (art. 5 decreto-legge 47 del 2014).
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
Ritenuta la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  introdurre
strumenti  volti  a  rafforzare  la  sicurezza  delle  citta'  e   la
vivibilita'  dei  territori  e  di  promuovere  interventi  volti  al
mantenimento del decoro urbano; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 10 febbraio 2017; 
Su proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della  giustizia  e
per gli affari regionali; 
Emana 
il seguente decreto-legge: 
Art. 1 
Oggetto e definizione 
1.  La   presente   Sezione   disciplina,   anche   in   attuazione
dell'articolo 118,  terzo  comma,  della  Costituzione,  modalita'  e
strumenti di coordinamento tra Stato, Regioni e Province autonome  di
Trento e Bolzano ed enti locali in materia di politiche pubbliche per
la promozione della sicurezza integrata. 
2. Ai fini del presente decreto, si intende per sicurezza integrata
l'insieme degli interventi assicurati  dallo  Stato,  dalle  Regioni,
dalle Province autonome di Trento e  Bolzano  e  dagli  enti  locali,
nonche' da altri  soggetti  istituzionali,  al  fine  di  concorrere,
ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilita', alla
promozione e all'attuazione di un sistema  unitario  e  integrato  di
sicurezza per il benessere delle comunita' territoriali. 
 
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