Festa della Liberazione: la filastrocca del 25 aprile di Mimmo Mòllica

Festa della Liberazione: la filastrocca del 25 aprile di Mimmo Mòllica 25/04/2024 - La «Filastrocca del 25 aprile» di Mimmo Mòllica ricorda la liberazione dell'Italia dalla dittatura fascista e dall'occupazione nazista. Una data importante per adulti e bambini, da non dimenticare per dire 'no' ai totalitarismi e a tutte le guerre. Sempre e in  ogni luogo, «meglio fiori che armi». «Filastrocca del 25 aprile» di Mimmo Mòllica

DISABILI GRAVISSIMI 18.000 EURO L'ANNO, CROCETTA FIRMA IL DECRETO

Il presidente della Regione siciliana Rosario Crocetta, insieme all'assessore alla Famiglia Carmencita Mangano, all'assessore alla Salute Baldo Gucciardi, al presidente della Commissione salute Pippo Di Giacomo, comunica che è stato siglato il decreto presidenziale per l'erogazione dell'assegno di cura di 18.000 euro l'anno per i disabili gravissimi.

Palermo, 10 mag. 2017 - "L'impegno finanziario, a partire dal primo marzo 2017, avrà effetti anche per gli anni 2018, 2019. Nell'immediato - dice il presidente - a beneficiarne saranno circa 1400 su 1750 identificati dalle Asp, che hanno scelto l'assegno monetario, al posto dell'assistenza tramite operatore. Per i rimanenti 350, entro la fine della prossima settimana la Presidenza della Regione, in collaborazione con l'assessorato alla Famiglia, individuerà sulla base delle indicazioni previste all'interno della legge finanziaria (che sarà pubblicata domani), risorse e modalità per l'assistenza tramite operatore, che richiede ovviamente tempi burocratici più lunghi rispetto all'assegno monetario, essendo legata anche all'esigenza di elaborazione dei piani individuali di assistenza.
Per i disabili che non sono inclusi fra i beneficiari - aggiunge Crocetta - è possibile inoltrare domanda alle Asp. Le domande dovranno essere esitate entro 90 giorni dalla richiesta.
Per potere usufruire dell'assegno di cura, il beneficiario deve sottoscrivere un patto dove viene dichiarato che le risorse monetarie saranno destinate per il benessere del disabile e venga individuato il componente della famiglia che fornirà l'assistenza".
______________
D.P. n.
Repubblica Italiana
Regione Siciliana
IL PRESIDENTE

VISTO lo Statuto della Regione;
VISTO il testo unico delle leggi sull’Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale approvato D.P. n. 70 del 28 febbraio 1979 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale n. 68 del 18 aprile 1981 "Istituzione, organizzazione e gestione dei servizi per i soggetti portatori di handicap";

VISTA la legge regionale n. 16 del 28 marzo 1986 "Piano di interventi in favore dei soggetti portatori di handicap ai sensi della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68";
VISTA la legge regionale n. 22 del 09 maggio 1986 "Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia";
VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", e in particolare l'art. 14;
VISTO il D.P.R.S. del 4 novembre 2002 relativo alle "Linee guida per l'attuazione del piano socio-sanitario della Regione siciliana" e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 31 luglio 2003, n. 10 recante "Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia";

VISTO il D.P.R.S. del 2 gennaio 2006 che approva il "Piano triennale della Regione siciliana a favore delle persone con disabilità";
VISTO l'art. l, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2007), che ha istituito il "Fondo per le non autosufficienze";
VISTO il D.P.R.S del 26 gennaio 2011 recante “Linee guida regionali per l’accesso ed il governo del sistema integrato delle cure domiciliari”, pubblicato nella G.U.R.S. n. 7 del 11 febbraio 2011;
VISTO l'art. 10 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21;
VISTO il decreto 26 settembre 2016, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, con delega in materia di politiche per la famiglia, di riparto del Fondo per le non auto sufficienze per l'anno 2016, con il quale, tra l'altro, vengono individuati i parametri che definiscono la disabilità gravissima;

VISTO l'art. 1 della legge regionale l marzo 2017, n. 4 "Istituzione del Fondo regionale per la disabilità";
VISTO il comma 7 della summenzionata l.r. n. 4/2017 che stabilisce che con successivo decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la Famiglia, per le Politiche sociali e per il Lavoro e dell'Assessore regionale per la Salute, previo parere della VI Commissione legislativa dell'A.R.S. "Servizi sociali e sanitari", saranno definiti i criteri e le modalità di erogazione agli aventi diritto dei trasferimenti monetari diretti a carico del Fondo di cui al comma l della medesima legge;
VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 136 del 20 marzo 2017;
VISTA la risoluzione della Commissione VI ARS Servizi Sociali e Sanitari n. 66 del 30 marzo 2017;

RITENTO che nelle more della definizione dei piani personalizzati, elaborati dalle Unità di Valutazione Multidimensionale (U.V.M.) delle Aziende Sanitarie Provinciali (A.S.P.), congiuntamente con i comuni territorialmente competenti, si provveda con tempestività ad erogare un assegno di cura alle persone con disabilità gravissima aventi diritto all'assistenza socio-sanitaria, ciò al fine di consentire la libera scelta della forma di assistenza e garantire agli stessi la permanenza nella propria abitazione e un intervento a supporto di una vita indipendente;
RITENUTO che per ragione di urgenza il suddetto assegno di cura sarà erogato ai destinatari finali per il tramite delle Aziende Sanitarie Provinciali competenti per territorio, ferme restando le competenze istituzionali assegnate dalle norme vigenti alle A.S.P. e ai Comuni, singoli o associati in Distretti socio-sanitari;

RITENUTO che l'erogazione del trasferimento monetario diretto, quale assegno di cura per le prestazioni socio-sanitarie, di cui all'art. 1, comma l, della legge regionale 1 marzo 2017, n. 4, sarà effettuato dalle Aziende Sanitarie Provinciali (A.S.P.) previo trasferimento da parte dell'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro delle risorse rinvenibili sul "Fondo regionale per la disabilità".

CONSIDERATO necessario provvedere a modifiche ed integrazioni del D.P.R.S. 31 marzo 2017 n. 532 avente ad oggetto: “Erogazione, a titolo anticipazione, del trasferimento monetario diretto individuale, quale assegno di cura per le prestazioni socio-sanitarie in applicazione dell’art. 1, comma 1, della legge regionale 1 marzo 2017, n. 4”.
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 183 del 3 maggio 2017;
CONSIDERATO la Commissione VI ARS Servizi Sociali e Sanitari nella seduta n. 253 del 9 maggio 2017 ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 183 del 3 maggio 2017;
SU proposta dell'Assessore regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro e dell'Assessore regionale della salute

DECRETA

Art. 1
Gli articoli nn. 1, 2, 3, 4, 5, e 7 del D.P.R.S. n.532/Gab del 31/03/2017, sono così sostituiti:

1) Il trasferimento monetario diretto di cui al comma 1 dell’art. 1 della legge regionale 1 marzo 2017, n. 4 è destinato ai soggetti di cui all’art. 3 del Decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro della Salute, il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie con delega in materia di politiche per la famiglia del 26 settembre 2016, pubblicato nella G.U.R.I., Serie Generale, n. 280 del 30/11/2016.

2) Gli aventi diritto delle misure previste di cui al precedente art. 1 sono così come di seguito individuati:
a) soggetti già valutati e comunicati dalle Aziende Sanitarie Provinciali (A.S.P.) e bisognosi di assistenza h24;
b) soggetti che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 del presente decreto e che inoltrino istanza entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.
Le istanze dovranno essere inoltrate congiuntamente presso i comuni e le A.S.P. di appartenenza.
L’intero procedimento di valutazione di ogni singola istanza dovrà definirsi entro novanta giorni dalla presentazione dell’istanza medesima.

3) A tutti i soggetti aventi diritto di cui all’articolo 2 del presente decreto, sarà erogata, rispetto al fabbisogno annuo, un contributo pari ad € 1.500,00/mensili.
Per i soggetti aventi diritto di cui alla lettera a) del precedente articolo 2, il beneficio sarà erogato con decorrenza 1 marzo 2017.
Per i soggetti aventi diritto di cui alla lettera b) del precedente articolo 2, il beneficio sarà erogato successivamente alla conclusione del procedimento di valutazione di ogni singola istanza, che dovrà essere definito entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla presentazione dell’istanza stessa.
Il beneficio economico rispetto al fabbisogno annuo sarà erogato a seguito della sottoscrizione del Patto di Cura ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, come da allegato 1 che risulta parte integrante del presente decreto, recante l’impegno a che le somme percepite siano destinate per le finalità di cui all’art. 1 della L.r. n.4 del 1 marzo 2017 e ss.mm.ii., che integrano gli interventi sanitari previsti nei Piani di Assistenza Individuali (P.A.I.).

Per coloro i quali si rifiuteranno di sottoscrivere il patto di cura verrà redatto apposito P.A.I. dalle U.V.M. territorialmente competenti.
Le A.S.P. e i competenti servizi sociali dei comuni effettueranno visite domiciliari in qualsiasi momento per verificare le condizioni di assistenza del disabile in relazione agli impegni sottoscritti con il Patto di Cura e/o con il P.A.I., nonché il corretto utilizzo del contributo erogato.
In caso di inadempienza, le A.S.P. procederanno all'adozione degli adempimenti consequenziali.
Resta fermo il disposto di cui al comma 2° dell'art.2 del D.M. del 26.09.2016.

4) Per ciascun avente diritto di cui all’articolo 2 del presente decreto, sarà redatto a cura delle U.V.M., un P.A.I. di cui all’art. 1 della L.r. del 01 marzo 2017 n.4, che declinerà i servizi socio-assistenziali da erogare, computati sulla base del fabbisogno individuale di assistenza.
La definizione complessiva del contributo individuale così come determinato al comma 1, sarà erogato nei limiti dello stanziamento di bilancio per ciascun esercizio finanziario.
È dato mandato al Dirigente Generale del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali di procedere all'impegno pluriennale di spesa per tutti i soggetti identificati.
Entro il 31 dicembre di ciascun anno i beneficiari dovranno inviare alle A.S.P. la certificazione di esistenza in vita per consentire la prosecuzione dell'erogazione delle somme, mentre è fatto obbligo ai familiari e/o al legale rappresentante della persona disabile di comunicare alle A.S.P. l'eventuale decesso del beneficiario.

5) È fatto salvo il contenuto del D.P.R.S. n. 532/2017 nelle parti non espressamente abrogate dal presente decreto.
6)

Il Presidente
On.le Rosario Crocetta

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