Confconsumatori aveva segnalato per tempo, da sola, il comportamento grave dell’azienda nella riscossione della Tia. «Ora valuteremo una class action»
Messina, 28 agosto 2017 – Un vero e proprio atto di prepotenza, punito – purtroppo tardivamente - grazie alle segnalazioni raccolte da Confconsumatori e inviate all’Antitrust, che, al termine di un’approfondita istruttoria, ha finalmente multato ATO Messina 1, in liquidazione, per 50 mila euro a seguito della condotta adottata per la riscossione dei crediti della Tia (la Tariffa di Igiene Urbana). Oltre un anno fa Confconsumatori aveva denunciato la pratica scorretta, offrendo l’opportunità ai consumatori di inviare segnalazioni online sul sito. Oggi l’avvocato Carmen Agnello di Confconsumatori Sinagra (ME) commenta:
«L’aspetto importante della vicenda è che l’Antitrust ha chiesto ad Ato di adeguare il proprio comportamento poiché costituisce pratica commerciale scorretta, vietandone la diffusione o continuazione. Stiamo valutando altre azioni da intraprendere: una class action pubblica o quantomeno una richiesta al Garante del contribuente, ad Ato Me 1 in liquidazione e ai Comuni interessati per dare vita a una procedura di mediazione. Una nota amara riguarda, invece, le nostre richieste iniziali: al Garante del contribuente, che non ha mai risposto fattivamente, e all’Antitrust per un provvedimento d’urgenza, che non c’è stato e che avrebbe, forse, ridimensionato i danni a carico dei contribuenti».
I FATTI – L’azienda ha prestato il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nei 33 Comuni dell’ambito territoriale Ato Me1. La procedura di riscossione prevede l’invio di una fattura ordinaria, seguita da una fattura con raccomandata a/r e un sollecito. Solo dopo questi tre passaggi è possibile ricorrere all’ingiunzione fiscale, uno strumento coercitivo che consente di procedere all’esecuzione forzata sui beni dell’ingiunto, senza passare per il tramite dell’Autorità giudiziaria. Grazie alle segnalazioni di Confconsumatori, però, è risultato che la società ha inviato (e sembra continui a inviare) ingiunzioni a partire dalla fine del 2014 e in maniera massiva nel 2016 (18 mila solo nel 2016) riguardanti in molti casi somme non dovute, o derivanti da conteggi errati o prescritte relative alla Tia dal 2008 in poi.
LE RESPONSABILITÀ DI ATO ME: sono numerosi gli argomenti, documentati da Confconsumatori, sulla base dei quali l’Antitrust ha multato Ato Me1:
1) MANCATA DILIGENZA: su stessa ammissione dell’azienda, il database conteneva errori e non esiste un vero sistema di monitoraggio delle morosità né dei solleciti inviati, per cui sono partite numerose ingiunzioni non fondate o prescritte o su basi errate e comunque sempre prive degli estremi necessari per consentire al consumatore una verifica dell’esigibilità (es: nessun riferimento ai solleciti né agli immobili su cui è applicata la Tia). «I consumatori – si legge nel provvedimento dell’Antitrust – sono stati esposti al rischio di non essere in grado – senza colpa – di fornire la prova dell’avvenuto pagamento, con la conseguenza di essere stati costretti ad effettuare nuovamente il pagamento nel timore dell’esecuzione forzata sui propri beni».
2) MANCATA GESTIONE DELLE ISTANZE – L’azienda è risultata priva di un sistema di rapida ed efficace gestione delle istanze. In molti casi non ha fornito risposta alle istanze di chiarimento né ha sospeso la procedura ingiuntiva, neppure di fronte alla documentata non debenza delle somme. Di fronte alla sordità dell’Azienda, chi non voleva arrendersi al pagamento non dovuto ha fatto ricorso.
3) OSTACOLO ALL’ESERCIZIO DEI DIRITTI –Oltre 1200 persone si sono rivolte al giudice ordinario (come indicato nell’ingiunzione ricevuta) o al giudice tributario. In entrambi i casi l’Azienda ha sempre sollevato il difetto di giurisdizione del giudice adito. «I consumatori – recita il provvedimento – oltre a scontare la fisiologica incertezza dei tempi di un processo sono gravati dall’onere di instaurare due volte il medesimo giudizio. […] Il comportamento dell’Azienda è difforme alle regole di correttezza e lealtà processuale».
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