Case rifugio per le vittime di violenza: la Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne

Le Case rifugio e le strutture residenziali non specializzate per le vittime di violenza. La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne e contro la violenza domestica (Istanbul, 2011) prevede che gli Stati aderenti predispongano “servizi specializzati di supporto immediato, nel breve e lungo periodo, per ogni vittima di un qualsiasi atto di violenza che rientra nel campo di applicazione” della Convenzione. A partire dalla ratifica in Italia della suddetta Convenzione i Piani nazionali contro la violenza hanno segnato un importante cambio di passo nella conoscenza del sistema della protezione delle donne vittime di violenza. L’Istat ha iniziato dal 2017 a rilevare dati sul Sistema della Protezione delle donne vittime di violenza. Nel 2018 sono state avviate le Indagini sulle prestazioni ed erogazioni dei servizi offerti dai Centri antiviolenza e analoga rilevazione sulle Case rifugio, nel 2020 è stata realizzata la rilevazione statisti...

DOCENTE LICATESE ABILITATO GRAZIE A SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO

24/03/2018 – Il prof. C.S. di di 43 anni di Licata , in possesso del diploma di laurea in economia e commercio, aveva presentato domanda di partecipazione al Percorso Abilitante Speciale per conseguire l'abilitazione all'insegnamento nella classe di concorso A017, avendo prestato servizio a decorrere dall'anno scolastico 2011/12 giorni per complessivi 547 di servizio presso l'Istituto tecnico Paritario "Luigi Pirandello" di Licata, quale insegnante di Economia Aziendale. Ma il docente licatese veniva escluso dalla partecipazione alla predetta sessione speciale abilitante per asserita carenza di requisiti, per avere maturato il periodo di servizio prescritto in soli due anni di servizio anzichè in tre; pertanto proponeva un ricorso giurisdizionale e, in virtù di un provvedimento cautelare reso dal Giudice Amministrativo, veniva ammesso a partecipare "con riserva" al Percorso Abilitante Speciale per la classe di concorso A017, a conclusione del quale conseguiva il diploma di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria nella classe di concorso A017.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, per chiedere il rigetto del ricorso. Da ultimo il Consiglio di Stato ha esaminato nel merito il ricorso proposto dal difensore del docente licatese, Avvocato Girolamo Rubino, ritenendolo fondato sotto il profilo della Violazione e falsa applicazione della normativa afferente i requisiti di partecipazione ai PAS (Percorsi abilitanti speciali) individuati in 360 giorni di servizio nel periodo considerato; l'Avvocato Rubino ha citato numerosi precedenti giurisprudenziali dello stesso Consiglio di Stato favorevoli alle proprie tesi.

Pertanto il supremo organo della Giurisdizione Amministrativa ha accolto il ricorso ed ha annullato il provvedimento di esclusione del docente licatese dalla partecipazione al percorso abilitante Speciale per la classe di concorso A017; pertanto si è consolidato definitivamente il possesso del diploma di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria nella classe di concorso A017 in capo al ricorrente.








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