Case rifugio per le vittime di violenza: la Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne

Le Case rifugio e le strutture residenziali non specializzate per le vittime di violenza. La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne e contro la violenza domestica (Istanbul, 2011) prevede che gli Stati aderenti predispongano “servizi specializzati di supporto immediato, nel breve e lungo periodo, per ogni vittima di un qualsiasi atto di violenza che rientra nel campo di applicazione” della Convenzione. A partire dalla ratifica in Italia della suddetta Convenzione i Piani nazionali contro la violenza hanno segnato un importante cambio di passo nella conoscenza del sistema della protezione delle donne vittime di violenza. L’Istat ha iniziato dal 2017 a rilevare dati sul Sistema della Protezione delle donne vittime di violenza. Nel 2018 sono state avviate le Indagini sulle prestazioni ed erogazioni dei servizi offerti dai Centri antiviolenza e analoga rilevazione sulle Case rifugio, nel 2020 è stata realizzata la rilevazione statisti...

GIUSEPPE NICOSIA, ILLEGITTIMI IL MIO ARRESTO E QUELLO DI MIO FRATELLO


"Illegittima anche per la Cassazione l’ordinanza con cui, lo scorso settembre, era stato disposto il mio arresto e quello di mio fratello". Comunicato stampa dell'avvocato Giuseppe Nicosia. Illegittima anche per la Cassazione l’ordinanza con cui, lo scorso settembre, era stato disposto il mio arresto.

Catania, 22 marzo 2018 - Anche la suprema Corte di Cassazione, rigettando il ricorso della procura di Catania, conferma l'annullamento, stavolta in via definitiva, dell'ordinanza cautelare già travolta dal Tribunale del riesame nell'ottobre 2017.
Diventa, dunque, cosa giudicata l'illegittimità delle richieste di arresto della Procura e la conseguente ordinanza per mancanza di indizi. Prima con il tribunale del riesame e ora con il provvedimento della suprema Corte si conferma la mancanza di indizi dei reati per cui era stato disposto l'arresto e si suggella la valutazione del Tribunale del riesame che aveva ritenuto inesistente altresì l'ipotesi di scambio di voto con la criminalità, non sussistendo né la mafia, né l'ipotesi di vantaggi personali ed economici per i soggetti coinvolti.

Gli arresti per me e mio fratello - vittime di un clamoroso errore giudiziario che, a maggior ragione dopo il pronunciamento da parte della più alta corte di giustizia ha l'amaro sapore del sopruso - sono stati, dunque, illegittimamente spiccati e non dovevano mai esistere.
Le ipotesi accusatorie del 21 settembre con l'annullamento giudiziario passato in giudicato non esistono e non hanno più alcuna vita propria. Giuridicamente, invece, il procedimento versa ancora nella fase delle indagini preliminari, contravvenendo a qualunque ordinario svolgimento dei termini previsti dal codice di rito.

Le imputazioni infamanti contenute nell'ordinanza cautelare, diffuse a mezzo conferenza stampa e dilagate in tutta Italia con la loro violenza al decoro delle persone ingiustamente incolpate, ancorché non ritenute credibili da quanti ci conoscono, adesso non esistono più neppure giudiziariamente e resta semmai il brutto ricordo di una giustizia che non ha funzionato e non ha reso onore al codice.
Le ipotesi accusatorie del 21 settembre 2017 diventano null'altro che una nube di quell’avvio di autunno, spazzate via, proprio nel primo giorno di primavera.

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