Ponte sullo Stretto: da sì al ponte a no al ponte è un attimo

Da sì al ponte a no al ponte è un attimo: basta che De Luca lo richiami all'ordine e il sindaco di Messina Federico Basile, obbedendo agli ordini di scuderia, rinnega una parte importante del proprio programma elettorale”. Roma, 23 aprile 2024 -  Così gli ingegneri Giacomo Guglielmo e Mauro Fileccia, fondatori insieme al senatore Nino Germanà del Comitato Ponte e Libertà.  " Ma una città come Messina, con un futuro tutto da disegnare, può accettare che il proprio sindaco sia teleguidato per gli interessi elettorali di chi non ha completato il proprio mandato per inseguire il sogno, poi infranto, della presidenza della Regione Siciliana? - incalzano Guglielmo e Fileccia. Altro aspetto sconcertante è quello della “preoccupazione” di Basile per la quantità di acqua necessaria per la costruzione del ponte sullo Stretto. Un aspetto squisitamente tecnico, che però non ha sfiorato Basile se riferito al fabbisogno dei cantieri del passante di Palermo, del raddoppio ferroviario Messina

DOCUMENTI DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA CHE "NON DEVONO ESSERE RESI PUBBLICI"

Palermo, 10 aprile 2018 - Ci sono documenti ufficiali dell'Assemblea Regionale Siciliana, posti a base delle decisioni del Consiglio di Presidenza, che "non devono essere resi pubblici" perché "espongono al rischio di contenzioso giudiziario"?
Non è normale che un giornalista faccia un comunicato stampa su sé stesso, ma vista l’aria che tira, forse è bene che tutti cominciamo a fare le domande giuste alle persone giuste.
Vi allego copia di una formale richiesta di accesso agli atti, la prima di quella che vi garantisco sarà una lunga serie, fatta al Segretario Generale e al Presidente dell’ARS. Ne ho informato la Corte dei Conti che sono certo vorrà valutare al fine dei propri “accertamenti documentali”.

Pietro Galluccio, giornalista
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Pietro Galluccio
Via G. Whitaker 44
90138 Palermo
pec: pietro.galluccio@mypec.eu
TRASMISSIONE TRAMITE PEC
Al Sig. Segretario Generale
All’On.le Presidente
Assemblea Regionale Sicialiana
e, p.c. agli On.li Presidenti dei
Gruppi Parlamentari
Assemblea Regionale Siciliana
Alla Corte dei Conti
Sezione di Controllo per la
Regione Siciliana

Oggetto: richiesta accesso atti documenti inerenti il personale cosiddetto “Cosiddetti stabilizzati”
On.le Presidente, Sig. Segretario Generale

come è noto, negli ultimi due decenni ed oltre, gli Uffici dell’Assemblea Regionale Siciliana ed il Consiglio di
Presidenza della stessa hanno adottato diversi provvedimenti inerenti il personale dei gruppi parlamentari ed in
particolare quello che ha assunto negli ultimi anni la definizione di “cosiddetti stabilizzati” (vi è anche noto che
persino il “cosiddetti” è divenuto parte integrante della denominazione ufficiale, tanto che dovendosi attenere alla
correttezza formale sarebbe necessario scrivere “cosiddetti ”).
Una delle sedute del Consiglio di Presidenza nelle quali si è trattato l’argomento, fra le tante, è quella del 9 febbraio
2011, del cui contenuto il Presidente protempore informò i capigruppo protempore con nota 200/GAB del 9 gennaio
2013.

In tale nota, il Presidente protempore fece appunto un esplicito riferimento alla Seduta 27 del Consiglio di Presidenza
del 9.02.2011 e alle decisioni assunte nel corso di tale seduta.
In quella nota si leggeva, tra l’altro che
“La deliberazione, prima citata del 9 febbraio 2011, è stata adottata sulla scorta dei pareri dell’Avvocatura distrettuale
dello Stato di Palermo nonché dei professori avvocati Pitruzzella e Valentini, in ordine alla natura e alla durata dei
contratti e alla retribuzione dei dipendenti cosiddetti stabilizzati dei Gruppi parlamentari.”
Sempre in quella nota, si leggeva poi che ad essa erano allegati tali pareri in copia con un esplicito “invito a tenerne
riservato il contenuto, in particolar modo di quello dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, ai sensi dell’articolo 2 del
DPCM 26 gennaio 1996, n. 200, potendo essere il contenuto degli stessi oggetto di contenzioso.”
Tale affermazione, auspicabilmente frutto di una attenta analisi della Giurisprudenza in materia che fu fatta dal
Segretario generale protempore, collide in modo palese appunto con la Giurisprudenza, in particolare con diversi
pronunciamenti di Tribunali Amministrativi e del Consiglio di Stato 1.

Tale corposa Giurisprudenza ha infatti evidenziato che, nell’ambito di applicazione del citato Art. 2 del DPCM
200/96, in ordine alle consulenze legali esterne, a cui l’Amministrazione può ricorrere in diverse forme ed in diversi
momenti dell’attività di sua competenza, la medesima consulenza legale, pur traendo origine da un rapporto
privatistico, normalmente caratterizzato dalla riservatezza della relazione tra professionista e cliente, è soggetta
all’accesso, quando oggettivamente correlata ad un procedimento amministrativo. Invero, in tali ipotesi, il ricorso
alla consulenza legale esterna si inserisce nell’ambito di un’apposita istruttoria procedimentale, nel senso che il
parere è richiesto al professionista con l’espressa indicazione della sua funzione endoprocedimentale ed è poi
richiamato nella motivazione dell’atto finale.

Nel caso in specie, i pareri legali in oggetto furono con tutta evidenza parte integrante del processo amministrativo,
fatto questo che certamente non era ignoto né al Presidente né al Segretario Generale dell’epoca, tanto che appunto
si affermava che la delibera del Consiglio di Presidenza era stata “adottata sulla scorta dei pareri…”
Alla luce di quanto sopra esposto, il sottoscritto ai sensi e per gli effetti della normativa sull’accesso agli atti della
Pubblica amministrazione

CHIEDE
- Copia dei documenti allegati alla nota 200/GAB/2013 inviata dal Presidente dell’Assemblea ai Gruppi
Parlamentari
- Copia di eventuali pareri resi da chiunque e qualsiasi titolo, interno o esterno all’Amministrazione, che
abbiano costituito e costituiscano “atti endoprocedimentali” relativamente alle determinazioni del Consiglio
di Presidenza inerente il personale cosiddetto “Cosiddetti stabilizzati” dei Gruppi parlamentari
- Copia di eventuali pareri resi da chiunque e qualsiasi titolo, interno o esterno all’Amministrazione, circa la
presunta non ostensibilità degli stessi atti.
Ai fini della normativa sull’accesso agli atti, sottolineo l’interesse soggettivo all’accesso da parte dello scrivente, in
quanto oggetto, nella sua qualità di dipendente cosiddetto “cosiddetto stabilizzato” di un gruppo parlamentare,
dell’Atto Amministrativo alla cui definizione i pareri hanno contribuito nonché di atti conseguenti.
Si manifesta fin d’ora la disponibilità alla copertura dei costi di riproduzione, ove necessario.
In attesa di riscontro nei termini di legge e con la massima osservanza,
Palermo, 6 aprile 2018
In Fede
Pietro Galluccio

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