Ponte sullo Stretto di Messina, Ciucci: Il via libera del Cipess è previsto a giugno

PONTE STRETTO, AD CIUCCI: AVVIO LAVORI IN ESTATE: " Il via libera del Cipess è previsto a giugno e consentirà di potere avviare la progettazione esecutiva e il programma delle opere anticipate, quali accantieramento, bonifica da ordigni bellici, indagini archeologiche e, in maniera graduale, le procedure espropriative. " Roma, 12 aprile 2025 - L’amministratore delegato di Stretto di Messina, Pietro Ciucci, intervistato dal nuovo settimanale economico “Moneta”, traccia lo stato di avanzamento del ponte sullo Stretto di Messina. Nell’intervista, Ciucci ha ricordato lo stato dell’iter - che lo scorso mercoledì ha registrato l’approvazione del report IROPI dal Consiglio dei Ministri – mentre sono in corso di predisposizione le comunicazioni al Ministero dell’Ambiente e alla Commissione Europea per gli aspetti relativi alla valutazione di incidenza ambientale. Tali procedure verranno concluse dopo Pasqua.   Il via libera del Cipess, che avrà luogo a valle dell’intero iter autorizz...

Maternità o paternità e congedo parentale, modifica del requisito contributivo

Modifica del requisito contributivo utile per il riconoscimento dell’indennità di maternità o paternità e congedo parentale in favore delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, a seguito delle novità introdotte dal decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito dalla legge 2 novembre 2019, n. 128. Istruzioni contabili

Roma, 3 giu 2020 -  Con la presente circolare si illustra la novità normativa introdotta dal decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, in materia di diritto all’indennità di maternità o paternità e di congedo parentale in favore delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata, a seguito della riduzione da tre mesi ad un mese della contribuzione utile per il riconoscimento delle predette indennità.

Il decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante “Disposizioni urgenti per la tutela del
lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali”, pubblicato nella G.U. n. 207 del 4 settembre
2019, entrato in vigore il giorno successivo (5 settembre 2019) e convertito con modificazioni
dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, contiene misure volte all’ampliamento delle tutele
previdenziali previste per i lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS.
In particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera b), ha modificato il requisito contributivo
necessario per l’accesso alle tutele della maternità per le lavoratrici e i lavoratori non titolari di
pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Nello specifico, la norma
dispone che l’indennità di maternità o paternità e il congedo parentale siano corrisposti a
condizione che, nei confronti dei lavoratori interessati, risultino accreditati alla Gestione
separata, di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, contributi pari ad una
mensilità nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile. In precedenza, il
requisito utile era pari a tre mensilità di contribuzione.
Premesso quanto sopra, si forniscono di seguito le istruzioni operative in merito alle nuove
disposizioni in oggetto. Per quanto non modificato, rimangono salve le istruzioni fornite con
precedenti messaggi e circolari.

2. Diritto all’indennità di maternità o paternità
La disposizione in esame, che interessa la generalità delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla
Gestione separata (sia parasubordinati che liberi professionisti), prevede che l’indennità di
maternità o paternità non sia più condizionata alla sussistenza, in capo al soggetto richiedente
- sul cui compenso è stata applicata l’aliquota piena (ad esempio, per l’anno 2019 l’aliquota del
33,72% per i parasubordinati privi di DIS-COLL, oppure l’aliquota del 25,72% per i
professionisti) - del requisito contributivo di tre mensilità, nei dodici mesi antecedenti l’inizio
del periodo indennizzabile, bensì all’attribuzione di una sola mensilità della contribuzione
dovuta alla predetta Gestione.
Resta, quindi, invariato:
il periodo di riferimento dei dodici mesi antecedenti l’inizio del periodo indennizzabile
all’interno del quale deve essere riscontrata la singola mensilità di contribuzione
accreditata;
la necessità che la mensilità di contribuzione sia stata calcolata con aliquota piena;
l’applicazione dell’automaticità delle prestazioni prevista dall’articolo 64-ter del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151. In forza di tale disposizione viene garantito il
riconoscimento del diritto all’indennità di maternità o paternità in favore delle lavoratrici e
dei lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione separata, anche nel caso di mancato
versamento del contributo mensile da parte del committente. Si ricorda che l’automaticità
delle prestazioni non trova applicazione in favore dei lavoratori iscritti alla Gestione
separata che sono responsabili dell’adempimento dell’obbligazione contributiva, quali, ad
esempio, i liberi professionisti iscritti alla Gestione stessa (cfr. la circolare n. 42/2016).
La riforma si applica sia agli eventi “parto” sia alle adozioni o affidamenti preadottivi nazionali
o internazionali.
Si ricorda che l’erogazione dell’indennità di maternità o paternità degli iscritti alla Gestione
separata non è più condizionata all’obbligo di astensione dall’attività lavorativa (cfr. la circolare
n. 109 del 16 novembre 2018).


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