Ponte sullo Stretto: da sì al ponte a no al ponte è un attimo

Da sì al ponte a no al ponte è un attimo: basta che De Luca lo richiami all'ordine e il sindaco di Messina Federico Basile, obbedendo agli ordini di scuderia, rinnega una parte importante del proprio programma elettorale”. Roma, 23 aprile 2024 -  Così gli ingegneri Giacomo Guglielmo e Mauro Fileccia, fondatori insieme al senatore Nino Germanà del Comitato Ponte e Libertà.  " Ma una città come Messina, con un futuro tutto da disegnare, può accettare che il proprio sindaco sia teleguidato per gli interessi elettorali di chi non ha completato il proprio mandato per inseguire il sogno, poi infranto, della presidenza della Regione Siciliana? - incalzano Guglielmo e Fileccia. Altro aspetto sconcertante è quello della “preoccupazione” di Basile per la quantità di acqua necessaria per la costruzione del ponte sullo Stretto. Un aspetto squisitamente tecnico, che però non ha sfiorato Basile se riferito al fabbisogno dei cantieri del passante di Palermo, del raddoppio ferroviario Messina

Maternità o paternità e congedo parentale, modifica del requisito contributivo

Modifica del requisito contributivo utile per il riconoscimento dell’indennità di maternità o paternità e congedo parentale in favore delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, a seguito delle novità introdotte dal decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito dalla legge 2 novembre 2019, n. 128. Istruzioni contabili

Roma, 3 giu 2020 -  Con la presente circolare si illustra la novità normativa introdotta dal decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, in materia di diritto all’indennità di maternità o paternità e di congedo parentale in favore delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata, a seguito della riduzione da tre mesi ad un mese della contribuzione utile per il riconoscimento delle predette indennità.

Il decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante “Disposizioni urgenti per la tutela del
lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali”, pubblicato nella G.U. n. 207 del 4 settembre
2019, entrato in vigore il giorno successivo (5 settembre 2019) e convertito con modificazioni
dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, contiene misure volte all’ampliamento delle tutele
previdenziali previste per i lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS.
In particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera b), ha modificato il requisito contributivo
necessario per l’accesso alle tutele della maternità per le lavoratrici e i lavoratori non titolari di
pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Nello specifico, la norma
dispone che l’indennità di maternità o paternità e il congedo parentale siano corrisposti a
condizione che, nei confronti dei lavoratori interessati, risultino accreditati alla Gestione
separata, di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, contributi pari ad una
mensilità nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile. In precedenza, il
requisito utile era pari a tre mensilità di contribuzione.
Premesso quanto sopra, si forniscono di seguito le istruzioni operative in merito alle nuove
disposizioni in oggetto. Per quanto non modificato, rimangono salve le istruzioni fornite con
precedenti messaggi e circolari.

2. Diritto all’indennità di maternità o paternità
La disposizione in esame, che interessa la generalità delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla
Gestione separata (sia parasubordinati che liberi professionisti), prevede che l’indennità di
maternità o paternità non sia più condizionata alla sussistenza, in capo al soggetto richiedente
- sul cui compenso è stata applicata l’aliquota piena (ad esempio, per l’anno 2019 l’aliquota del
33,72% per i parasubordinati privi di DIS-COLL, oppure l’aliquota del 25,72% per i
professionisti) - del requisito contributivo di tre mensilità, nei dodici mesi antecedenti l’inizio
del periodo indennizzabile, bensì all’attribuzione di una sola mensilità della contribuzione
dovuta alla predetta Gestione.
Resta, quindi, invariato:
il periodo di riferimento dei dodici mesi antecedenti l’inizio del periodo indennizzabile
all’interno del quale deve essere riscontrata la singola mensilità di contribuzione
accreditata;
la necessità che la mensilità di contribuzione sia stata calcolata con aliquota piena;
l’applicazione dell’automaticità delle prestazioni prevista dall’articolo 64-ter del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151. In forza di tale disposizione viene garantito il
riconoscimento del diritto all’indennità di maternità o paternità in favore delle lavoratrici e
dei lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione separata, anche nel caso di mancato
versamento del contributo mensile da parte del committente. Si ricorda che l’automaticità
delle prestazioni non trova applicazione in favore dei lavoratori iscritti alla Gestione
separata che sono responsabili dell’adempimento dell’obbligazione contributiva, quali, ad
esempio, i liberi professionisti iscritti alla Gestione stessa (cfr. la circolare n. 42/2016).
La riforma si applica sia agli eventi “parto” sia alle adozioni o affidamenti preadottivi nazionali
o internazionali.
Si ricorda che l’erogazione dell’indennità di maternità o paternità degli iscritti alla Gestione
separata non è più condizionata all’obbligo di astensione dall’attività lavorativa (cfr. la circolare
n. 109 del 16 novembre 2018).


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