Divario digitale dal Mezzogiorno alla Sicilia, un ostacolo strutturale allo sviluppo economico e sociale

  DIVARIO DIGITALE: SICILIA INDIETRO ANTOCI APRE IL CASO A BRUXELLES. Antoci: “Senza interventi concreti, Sicilia e Mezzogiorno rischiano di restare indietro anche nell’istruzione digitale.” Strasburgo, 29 aprile 2026 – Il persistente divario digitale tra le regioni italiane, con particolare riferimento al Mezzogiorno e alla Sicilia, continua a rappresentare un ostacolo strutturale allo sviluppo economico e sociale, incidendo in modo diretto anche sul sistema scolastico e sulle opportunità delle nuove generazioni. Per questo l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Giuseppe Antoci ha presentato un’interrogazione alla Commissione europea, chiedendo una valutazione aggiornata del fenomeno e misure concrete per ridurre le disuguaglianze territoriali nell’accesso alle tecnologie digitali e all’istruzione. “Secondo i dati più recenti – dichiara Antoci – l’Italia è ancora lontana dagli obiettivi europei sulle competenze digitali di base. Una situazione che diventa ancora più critica nel...

IL T.A.R. CONDANNA L’I.N.P.S. PER IL DINIEGO DI ACCESSO AGLI ATTI SUL TRATTAMENTO PENSIONISTICO

IL T.A.R. CONDANNA L’I.N.P.S. - ILLEGITTIMO IL DINIEGO DI ACCESSO AGLI ATTI RELATIVI AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO.

15/05/2021 - Nel luglio 2020, la sig.ra G.B., coniuge divorziata, al fine di proporre un’azione giurisdizionale finalizzata ad ottenere sia la corretta quantificazione del trattamento pensionistico di reversibilità alla stessa spettante, sia il pagamento da parte dell’Ente di previdenza di taluni arretrati, inoltrava apposita istanza di accesso al fine di poter prendere visione ed estrarre copia degli atti afferenti, per l’appunto, il trattamento pensionistico percepito dalla medesima e dall’ex coniuge.
Di fronte al silenzio serbato dall’I.N.P.S. sulla propria richiesta di accesso agli atti, la sig.ra G.B. decideva, allora, di rivolgersi al giudice amministrativo, con il patrocinio degli Avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, al fine di ottenere, dall’Ente, l’accesso e l’esibizione della documentazione richiesta, e non ottenuta, con l’istanza di accesso agli atti.

In giudizio, gli avv.ti Rubino e Valenza ribadivano l’interesse della propria assistita alla integrale ostensione della documentazione richiesta, indispensabile per poter accertare la corretta quantificazione del trattamento pensionistico alla stessa riconosciuto e il diritto al pagamento da parte dell’I.N.P.S. dei consistenti arretrati, e proporre, se del caso, un’azione giurisdizionale a tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
Il T.A.R. Palermo, in accoglimento delle difese formulate dai legali Rubino ed Valenza, ha dichiarato, in parte, cessata la materia del contendere con riguardo alla parziale documentazione rilasciata in pendenza del giudizio, e, per il resto, ha accolto il ricorso, riconoscendo il diritto della ricorrente alla visione della restante documentazione richiesta e obbligando, per l’effetto, l’I.N.P.S. ad esibire integralmente la documentazione richiesta, condannando altresì l’Ente di Previdenza anche al pagamento delle spese processuali.

Per effetto della sentenza, dunque, l’I.N.P.S. dovrà provvedere ad esitare integralmente l’istanza di accesso agli atti entro il termine di trenta giorni, garantendo l’accesso a tutti i documenti richiesti, in possesso dell’Ente.

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