Aeroitalia e Aerolinee Siciliane: salta l'accordo per costi raddoppiati e licenza mancante

Salta l’accordo tra Aeroitalia e Aerolinee Siciliane. Accordo tra Aeroitalia e Aerolinee Siciliane risolto per costi raddoppiati e licenza mancante  Catania, 24 aprile 2024 – Accordo tra Aeroitalia e Aerolinee Siciliane risolto per costi raddoppiati e licenza mancante. In data odierna è stato risolto l’accordo preliminare tra Aeroitalia e AerolineeSiciliane. Il Presidente Dott. Giacomo Guasone comunica che il MOU tra Aeroitalia e Aerolinee Siciliane si è concluso negativamente.   “A tutt’oggi, - dichiara il dr.Guasone, - la società Air Connect, oggetto dell’accordo, non è stata risanata e le richieste economiche per l’acquisizione della stessa sono state raddoppiate. L’aumento della richiesta insieme alla mancata riattivazione della licenza di volo e la conseguente perdita della stagione rendono impossibile l’investimento."

Pensioni e incumulabilità con redditi da lavoro: le eccezioni

Inps Informa. Pensioni e incumulabilità con redditi da lavoro. La normativa vigente stabilisce alcuni casi di incumulabilità tra le pensioni e i redditi da lavoro. In particolare, per le pensioni quota 100, quota 102 e per le pensioni anticipate flessibili è prevista, a partire dal primo giorno dalla decorrenza della pensione e fino a quando non si maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia, la non cumulabilità con i redditi provenienti sia da lavoro dipendente che autonomo. 

Roma, 30 gennaio 2024 - L’INPS, tra l’altro, provvede ad informare i propri utenti sul regime di incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro, al momento in cui comunica il provvedimento di liquidazione della pensione, in applicazione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa. Infatti, i pensionati con quota 100, quota 102 o pensione anticipata flessibile, prima del compimento dell’età prevista per il pensionamento di vecchiaia, sono tenuti a dichiarare all'INPS eventuali redditi da lavoro, sia dipendente che autonomo, che potrebbero influire sull’incumulabilità della pensione. 

 La normativa stabilisce un’eccezione per i redditi da lavoro autonomo occasionale, purché non superino i 5.000 euro di compensi lordi annui. L'INPS, attraverso le circolari n. 11 del 2019 e n. 117 del 2019 ( a cui si rinvia per tutti gli approfondimenti) ha chiarito, inoltre, che ai fini del calcolo del limite dei 5.000 euro lordi, si considerano tutti i redditi annuali derivanti da lavoro autonomo occasionale, anche quelli riconducibili all’attività svolta nei mesi dell’anno precedente la decorrenza della pensione e/o successivi al compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia. 

 Si fa presente che, in caso di mancato rispetto del regime di non cumulabilità, l’INPS è tenuta a sospendere la pensione e a recuperare le mensilità pagate indebitamente.

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