Il CGA, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, accoglie l’appello proposto da un caseificio di Castellamare del Golfo, annulla i provvedimenti
interdittivi emessi dalla Prefettura di Trapani e sancisce l’importante principio secondo cui anche per le
comunicazioni antimafia valgono le soglie di esenzione dalle verifiche antimafia previste per le
informative
25/04/2025 - Il caseificio P.snc di P.F. & C. con stabilimento nel territorio del Comune di Castellamare del Golfo (TP), nel
2015 subiva la revoca, da parte del Dipartimento Prevenzione Veterinaria presso l’ASP di Trapani, delle
autorizzazioni sanitarie relative ad una serie di mezzi necessari per lo svolgimento propria attività casearia,
in ragione di una precedente comunicazione, della Prefettura di Trapani, avente ad oggetto una
informativa antimafia a carico della società titolare del caseificio.
Avverso tale provvedimento interdittivo e i provvedimenti di revoca dell’autorizzazioni la società titolare
del caseificio P.snc di P.F. & C proponeva un ricorso giurisdizionale avanti al TAR- Palermo, che con
ordinanza del giugno del 2015 accoglieva la domanda cautelare proposta dalla ditta ricorrente
sospendendo il provvedimento impugnato alla luce delle sopravvenienze in sede penale, ed ordinava alla
Prefettura di Trapani rivedere il proprio convincimento in ragione di tali fatti.
Nondimeno, la Prefettura di Trapani emanava un nuova informativa interdittiva nei confronti della ditta
titolare del caseificio fondata sugli stessi elementi di fatto del precedente provvedimento che veniva
impugnata con motivi aggiunti innanzi TAR –Palermo, sebbene, con sentenza del 2023, Il giudice di primo
grado rigettava il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti proposti dalla società casearia.
Ritendo erronea tale pronuncia, la società titolare del caseificio P.snc di P.F. & C, con il patrocinio degli
Avv.ti Girolamo Rubino e Calogero Marino, proponeva un ricorso in appello innanzi al Consiglio di Giustizia
Amministrativa per la Regione Siciliana.
In particolare, gli Avv.ti Rubino e Marino rilevano l’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui
non aveva tenuto conto del fatto che l’informativa interdittiva ex art. 89-bis poteva essere emanata nelle
sole ipotesi in cui, oltre ad essere accertati i tentativi di infiltrazione mafiosa, fosse stata anche accertata la
sussistenza delle cause di decadenza di cui all'articolo 67 del cod. antimafia (precedenti misure di
prevenzione).
La difesa della società ricorrente, inoltre, deduceva in giudizio come, secondo un orientamento ormai
consolidato in giurisprudenza e confermato di recente anche dalla Corte Costituzionale, pur sussistendo
una distinzione tra la “comunicazione antimafia”, richiesta in tema di provvedimenti autorizzatori e
attestante la sussistenza o meno di cause di decadenza, di sospensione e di divieto di cui all'art. 67,
derivanti dall'adozione di misure di prevenzione, o di sentenze di condanna, e la “informativa antimafia”,
richiesta invece in tema di commesse e contributi pubblici e comprendente, oltre alle suddette ipotesi
anche l'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a
condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese, in concreto le due diverse tipologie di
“informazioni” con l’introduzione dell’art. 89-bis del codice antimafia, avrebbero dovuto ritenersi ormai
equiparate e conseguentemente, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina,
occorre tenere conto anche in materia di comunicazioni antimafia delle soglie al di sotto delle quali non
può essere prevista la verifica antimafia .
Più nel dettaglio, gli Avv.ti Rubino e Marino, rilevavano in giudizio che la fattispecie in esame, riguardante
un provvedimenti autorizzatorio relativo a iniziative commerciali o imprenditoriali aventi valore economico
al di sotto delle soglie previste per la richiesta dell’informativa antimafia, non avrebbe dovuto essere
assoggettata alla verifica prefettizia finalizzata al rilascio della comunicazione antimafia e dunque, nel caso
di specie, la Prefettura di Trapani non avrebbe potuto adottare il provvedimento interdittivo nei confronti
della ditta titolare del caseificio.
Ebbene, con sentenza del 22.04.2025, condividendo le tesi difensive sostenute dagli Avv.ti Rubino e
Marino, il CGARS ha accolto l’appello e, in riforma della sentenza resa dal TAR –Palermo, ha accolto il
ricorso di primo grado ed ha annullato i provvedimenti impugnati.
Pertanto, per l’effetto di tale pronuncia resa dal CGA, il Caseificio P.snc di P.F. & C. operante nel Comune di
Castellamare del Golfo potrà continuare ad esercitare la propria attività di impresa.
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