Biologi della Sicilia: nessuna norma consente ai farmacisti di erogare prestazioni sanitarie a carico del SSN in ambienti esterni

IL TAR PALERMO ACCOGLIE IL RICORSO PROPOSTO DA FEDERBIOLOGI E ALCUNE STRUTTURE CONVENZIONATE - CON L’INTERVENTO AD ADIUVANDUM DELL’ORDINE DEI BIOLOGI DELLA SICILIA - ED ESCLUDE LA POSSIBILITÀ DI EROGARE PRESTAZIONI SANITARIE A CARICO DEL SSN IN LOCALI ESTERNI ALLE FARMACIE.  22/04/2025 - Nel 2024 Federbiologi e diverse strutture sanitarie specialistiche hanno impugnato gli atti dell’Assessorato Regionale della Salute con cui era stata prevista, tra l’altro, la possibilità delle farmacie di somministrare - anche fuori dai locali della farmacia stessa - i “test autodiagnostici” (ovvero i test gestibili direttamente dai pazienti) nonché di erogare altri servizi sanitari (telemedicina, holter cardiaco, elettrocardiogramma, spirometria, indagini strumentali ecc.). Nell’ambito dei suddetti giudizi, è intervenuto, chiedendo l’accoglimento del ricorso, l’Ordine dei Biologi della Sicilia, difeso dall’avv. Girolamo Rubino.  In particolare, l’avv. Rubino - nell’interesse dell’Ordine dei ...

DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE, PUBBLICATA DALL’INPS LA CIRCOLARE SUL CONGEDO INDENNIZZATO

Viene pubblicata oggi dall’Inps la circolare n. 65 sul Congedo indennizzato per le donne vittime di violenza di genere previsto dall’art. 24 del decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015.
Roma, 15 aprile 2016 - L’Inps eroga l’indennità alle lavoratrici dipendenti vittime di violenza di genere del settore privato, escluse le lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari. Per fruire del congedo e dell’indennità occorre avere un rapporto di lavoro in corso di svolgimento, ed essere inserite nei percorsi certificati dai servizi sociali del Comune di appartenenza, dai Centri antiviolenza o dalle Case Rifugio.
Il congedo spetta per un periodo massimo di 3 mesi (90 giorni di astensione effettiva dall’attività lavorativa); tale periodo va fruito entro i 3 anni dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.

Il congedo può essere goduto in coincidenza di giornate nelle quali è previsto lo svolgimento della prestazione lavorativa (con esclusione quindi dei giorni festivi, dei periodi di sospensione dell’attività lavorativa o dei periodi di aspettativa e dei giorni successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro). Può essere fruito in modalità giornaliera o oraria, secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni più rappresentative.
Per le giornate di congedo utilizzate per svolgere i percorsi di protezione è corrisposta un’indennità giornaliera pari al 100% dell’ultima retribuzione.

In caso di fruizione oraria, l’indennità è pagata in misura pari alla metà dell’indennità giornaliera.
L’indennità è anticipata dal datore di lavoro, salvo conguaglio, secondo le modalità previste per le indennità di maternità. E’ corrisposta direttamente dall’Istituto alle lavoratrici per le quali è previsto il pagamento diretto delle indennità di maternità.
Le lavoratrici che hanno già usufruito di periodi di congedo dall’entrata in vigore della riforma (25 giugno 2015) ad oggi, presentano una domanda anche per tali periodi, in modo da consentire la verifica dei conguagli eventualmente già effettuati.

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