Divario digitale dal Mezzogiorno alla Sicilia, un ostacolo strutturale allo sviluppo economico e sociale

  DIVARIO DIGITALE: SICILIA INDIETRO ANTOCI APRE IL CASO A BRUXELLES. Antoci: “Senza interventi concreti, Sicilia e Mezzogiorno rischiano di restare indietro anche nell’istruzione digitale.” Strasburgo, 29 aprile 2026 – Il persistente divario digitale tra le regioni italiane, con particolare riferimento al Mezzogiorno e alla Sicilia, continua a rappresentare un ostacolo strutturale allo sviluppo economico e sociale, incidendo in modo diretto anche sul sistema scolastico e sulle opportunità delle nuove generazioni. Per questo l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Giuseppe Antoci ha presentato un’interrogazione alla Commissione europea, chiedendo una valutazione aggiornata del fenomeno e misure concrete per ridurre le disuguaglianze territoriali nell’accesso alle tecnologie digitali e all’istruzione. “Secondo i dati più recenti – dichiara Antoci – l’Italia è ancora lontana dagli obiettivi europei sulle competenze digitali di base. Una situazione che diventa ancora più critica nel...

DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE, PUBBLICATA DALL’INPS LA CIRCOLARE SUL CONGEDO INDENNIZZATO

Viene pubblicata oggi dall’Inps la circolare n. 65 sul Congedo indennizzato per le donne vittime di violenza di genere previsto dall’art. 24 del decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015.
Roma, 15 aprile 2016 - L’Inps eroga l’indennità alle lavoratrici dipendenti vittime di violenza di genere del settore privato, escluse le lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari. Per fruire del congedo e dell’indennità occorre avere un rapporto di lavoro in corso di svolgimento, ed essere inserite nei percorsi certificati dai servizi sociali del Comune di appartenenza, dai Centri antiviolenza o dalle Case Rifugio.
Il congedo spetta per un periodo massimo di 3 mesi (90 giorni di astensione effettiva dall’attività lavorativa); tale periodo va fruito entro i 3 anni dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.

Il congedo può essere goduto in coincidenza di giornate nelle quali è previsto lo svolgimento della prestazione lavorativa (con esclusione quindi dei giorni festivi, dei periodi di sospensione dell’attività lavorativa o dei periodi di aspettativa e dei giorni successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro). Può essere fruito in modalità giornaliera o oraria, secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni più rappresentative.
Per le giornate di congedo utilizzate per svolgere i percorsi di protezione è corrisposta un’indennità giornaliera pari al 100% dell’ultima retribuzione.

In caso di fruizione oraria, l’indennità è pagata in misura pari alla metà dell’indennità giornaliera.
L’indennità è anticipata dal datore di lavoro, salvo conguaglio, secondo le modalità previste per le indennità di maternità. E’ corrisposta direttamente dall’Istituto alle lavoratrici per le quali è previsto il pagamento diretto delle indennità di maternità.
Le lavoratrici che hanno già usufruito di periodi di congedo dall’entrata in vigore della riforma (25 giugno 2015) ad oggi, presentano una domanda anche per tali periodi, in modo da consentire la verifica dei conguagli eventualmente già effettuati.

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