Stop ai cellulari nelle scuole: la circolare del ministro Valditara sull’uso degli smartphone

Disposizioni in merito all’uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione – A.S.2024 -2025 18/06/2025 - Circolare Ministro Valditara – Disposizioni in merito all’uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione.  Si comunica che, a partire dall’anno scolastico 2024/2025, sarà vietato l’utilizzo dei cellulari nelle classi delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, anche per le attività educative e didattiche.  Si prega pertanto di prendere visione della   nota prot. 5274 dell’11/07/2024   a firma del Ministro Prof. Giuseppe Valditara. Stop ai cellulari  nelle scuole, Gilistro (M5S Ars): “La circolare Valditara conferma che ci avevamo visto  giusto ”. Legge siciliana approdata in questi giorni alle Camere. Ora pressing a Roma”. PALERMO, 18/06/2025.   “La circolare del ministro  dell'Istruzione Valditara , che stoppa dal prossimo settembre i cellulari anche nelle scuole supe...

DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE, PUBBLICATA DALL’INPS LA CIRCOLARE SUL CONGEDO INDENNIZZATO

Viene pubblicata oggi dall’Inps la circolare n. 65 sul Congedo indennizzato per le donne vittime di violenza di genere previsto dall’art. 24 del decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015.
Roma, 15 aprile 2016 - L’Inps eroga l’indennità alle lavoratrici dipendenti vittime di violenza di genere del settore privato, escluse le lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari. Per fruire del congedo e dell’indennità occorre avere un rapporto di lavoro in corso di svolgimento, ed essere inserite nei percorsi certificati dai servizi sociali del Comune di appartenenza, dai Centri antiviolenza o dalle Case Rifugio.
Il congedo spetta per un periodo massimo di 3 mesi (90 giorni di astensione effettiva dall’attività lavorativa); tale periodo va fruito entro i 3 anni dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.

Il congedo può essere goduto in coincidenza di giornate nelle quali è previsto lo svolgimento della prestazione lavorativa (con esclusione quindi dei giorni festivi, dei periodi di sospensione dell’attività lavorativa o dei periodi di aspettativa e dei giorni successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro). Può essere fruito in modalità giornaliera o oraria, secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni più rappresentative.
Per le giornate di congedo utilizzate per svolgere i percorsi di protezione è corrisposta un’indennità giornaliera pari al 100% dell’ultima retribuzione.

In caso di fruizione oraria, l’indennità è pagata in misura pari alla metà dell’indennità giornaliera.
L’indennità è anticipata dal datore di lavoro, salvo conguaglio, secondo le modalità previste per le indennità di maternità. E’ corrisposta direttamente dall’Istituto alle lavoratrici per le quali è previsto il pagamento diretto delle indennità di maternità.
Le lavoratrici che hanno già usufruito di periodi di congedo dall’entrata in vigore della riforma (25 giugno 2015) ad oggi, presentano una domanda anche per tali periodi, in modo da consentire la verifica dei conguagli eventualmente già effettuati.

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