Vendita AGI, Antoci: “Operazione priva di trasparenza. Si applichi il Media Freedom Act”

Vendita AGI, Antoci (Capolista M5S Collegio “Isole”): “Operazione priva di trasparenza. Si applichi il Media Freedom Act”. Nota Stampa di Giuseppe Antoci, candidato capolista circoscrizione “Isole” alle elezioni europee col MoVimento Cinque Stelle 4 mag 2024 - "Lascia sgomenti la decisione di ENI, azienda partecipata dello stato, di trattare la cessione dell'agenzia di stampa AGI con il parlamentare leghista Angelucci. Un'operazione "folle", come giustamente definita da Giuseppe Conte. Altrettanto allarmante è il fatto che la vendita si stia realizzando mediante una trattativa privata in assenza di un bando di gara a tutela della trasparenza dell'operazione. Bisogna arginare condotte come queste applicando il "Media Freedom Act", legge europea per la libertà dei media tesa a proteggere i giornalisti e i media dell'UE da ingerenze politiche o economiche e ad evitare la concentrazione dei media sotto il controllo politico (come nel caso di Angeluc

LA TUTELA DELLA SALUTE DELL'UOMO E DEL TERRITORIO DALLE ALLUVIONI DA DOMANI È LEGGE

Rifiuti: Approvato il decreto legislativo che recepisce la direttiva UE
Roma, 16/04/2010 - Da domani 17 aprile entrerà in vigore il decreto per la tutela della salute umana e del territorio dalle alluvioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2010. Si tratta del Decreto Legislativo del 23 febbraio 2010, n. 49
attinente l’Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e
alla gestione dei rischi di alluvioni. Il testo, che entrerà in vigore domani disciplina le attività di valutazione e di gestione dei rischi di alluvioni. Un provvedimento adottato su proposta del Ministro per le Politiche Europee e del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, Stefania Prestigiacomo, di concerto anche con i Ministri degli Affari Esteri, della Giustizia, dell’Economia e delle Finanze, delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell’Interno, per i Beni e le Attività Culturali e per i Rapporti con le Regioni.
_______________
testo in vigore dal: 17-4-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008, e in particolare
l'articolo 1;
Vista la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione ed alla
gestione dei rischi di alluvioni;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, ed in particolare la parte terza;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, recante misure
straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione
dell'ambiente, ed in particolare l'articolo 1;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante istituzione del
Servizio nazionale della protezione civile;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante
disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle
strutture preposte alle attivita' di protezione civile e per
migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive
modificazioni, recante conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 27 febbraio 2004, recante indirizzi operativi per la gestione
organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale,
statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini
di protezione civile;
Vista la preliminare, deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 19 novembre 2009;
Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti fra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non
ha reso il parere di competenza nel previsto termine;
Acquisito i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati;
Considerato che le competenti Commissioni del Senato della
Repubblica non hanno espresso il parere entro il termine prescritto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 febbraio 2010;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e
delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno,
per i beni e le attivita' culturali e per i rapporti con le regioni;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Ambito di applicazione e finalita'

1. Il presente decreto disciplina le attivita' di valutazione e di
gestione dei rischi di alluvioni al fine di ridurre le conseguenze
negative per la salute umana, per il territorio, per i beni, per
l'ambiente, per il patrimonio culturale e per le attivita' economiche
e sociali derivanti dalle stesse alluvioni.
2. Restano ferme le disposizioni della parte terza del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni di
seguito denominato: «decreto legislativo n. 152 del 2006», nonche' la
pertinente normativa di protezione civile anche in relazione alla
materia del sistema di' allertamento nazionale.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il testo dell'art. 1 della legge 7 luglio 2009, n. 88
(Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
legge comunitaria 2008.) Pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 14 luglio 2009, n. 161, S.O. cosi' recita:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro la scadenza del termine di recepimento
fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e
B. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui
termine di recepimento sia gia' scaduto ovvero scada nei
tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo e' delegato ad adottare i
decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive
elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine
di recepimento, il Governo e' delegato ad adottare i
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche europee e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A, sono
trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti
dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica perche' su di essi sia espresso il parere dei
competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni
dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in
mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione
del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i
diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta
giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai
commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati
di novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni. Su di essi e' richiesto
anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda
conformarsi alle condizioni formulate con riferimento
all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto
comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi,
corredati dei necessari elementi integrativi
d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari, che
devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla presente legge, il Governo puo' adottare, con la
procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal
comma 6.
6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di
cui agli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art. 117,
quinto comma, della Costituzione, nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome, si applicano alle condizioni e secondo le
procedure di cui all'art. 11, comma 8, della legge 4
febbraio 2005, n. 11.
7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in
cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risultino
esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che da' conto dei motivi addotti a
giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza
istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le
politiche europee ogni sei mesi informa altresi' la Camera
dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di
attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle
province autonome nelle materie di loro competenza, secondo
modalita' di individuazione delle stesse da definire con
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui
agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e
con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza di nuovo parere.».
- La direttiva 2007/60/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
6 novembre 2007, n. L 288.
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (Norme
in materia ambientale) e successive modificazioni e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88,
S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 30
dicembre 2008 n. 208 (Misure straordinarie in materia di
risorse idriche e di protezione dell'ambiente), convertito
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13:
«Art. 1 (Autorita' di bacino di rilievo nazionale). -
1. Il comma 2-bis dell'art. 170 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal seguente: «2-bis.
Nelle more della costituzione dei distretti idrografici di
cui al Titolo II della Parte terza del presente decreto e
della eventuale revisione della relativa disciplina
legislativa, le Autorita' di bacino di cui alla legge 18
maggio 1989, n. 183, sono prorogate, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, fino alla data di
entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri di cui al comma 2, dell'art. 63 del presente
decreto.».
2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 170,
comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
come sostituito dal comma 1, sono fatti salvi gli atti
posti in essere dalle Autorita' di bacino di cui al
presente articolo dal 30 aprile 2006.
3. Fino alla data di cui al comma 2, le Autorita' di
bacino di rilievo nazionale restano escluse
dall'applicazione dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, fermi restando gli obiettivi fissati
ai sensi del medesimo art. 74 da considerare ai fini
dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui al comma 2.
3-bis. L'adozione dei piani di gestione di cui
all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e'
effettuata, sulla base degli atti e dei pareri disponibili,
entro e non oltre il 28 febbraio 2010, dai comitati
istituzionali delle autorita' di bacino di rilievo
nazionale, integrati da componenti designati dalle regioni
il cui territorio ricade nel distretto idrografico al quale
si riferisce il piano di gestione non gia' rappresentate
nei medesimi comitati istituzionali. Ai fini del rispetto
del termine di cui al primo periodo, le autorita' di bacino
di rilievo nazionale provvedono, entro il 30 giugno 2009, a
coordinare i contenuti e gli obiettivi dei piani di cui al
presente comma all'interno del distretto idrografico di
appartenenza, con particolare riferimento al programma di
misure di cui all'art. 11 della citata direttiva
2000/60/CE. Per i distretti idrografici nei quali non e'
presente alcuna autorita' di bacino di rilievo nazionale,
provvedono le regioni.
3-ter. Affinche' l'adozione e l'attuazione dei piani di
gestione abbia luogo garantendo uniformita' ed equita' sul
territorio nazionale, con particolare riferimento alle
risorse finanziarie necessarie al conseguimento degli
obiettivi ambientali e ai costi sopportati dagli utenti, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, con proprio decreto, emana, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, linee guida che sono trasmesse ai
comitati istituzionali di cui al comma 3-bis.
3-quater. Dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto e fino alla data di cui
al comma 2, non si applicano le disposizioni di cui
all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27
luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del
3 dicembre 1999, recante ripartizione dei fondi finalizzati
al finanziamento degli interventi in materia di difesa del
suolo per il quadriennio 1998-2001, e all'art. 3, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001,
n. 331, recante ripartizione dei fondi finalizzati al
finanziamento degli interventi in materia di difesa del
suolo per il quadriennio 2000-2003.».
- La legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del
Servizio nazionale della protezione civile) e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1992, n. 64, S.O.
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O.
Note all'art. 1:
- Per i riferimenti del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, si veda nelle note alle premesse.

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