Centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina: chiarezza e mantenimento del presidio

La Cisl Messina vicina alla protesta dei genitori del CCPM,  Centro di cardiochirurgia pediatrica dell'ospedale San Vincenzo di Taormina . Alibrandi: “Mercoledì in Commissione Sanità chiederemo chiarezza e il mantenimento del presidio”. Messina, 15 giugno 2025 - Vicinanza della Cisl Messina ai familiari dei piccoli pazienti del CCPM di Taormina che hanno avviato la mobilitazione in vista della scadenza della proroga. “Da diverso tempo stiamo lavorando per chiedere una deroga per il Centro di Taormina - afferma il segretario generale Antonino Alibrandi - sappiamo che non è facile ma abbiamo fiducia, per questo abbiamo chiesto ed ottenuto per mercoledì prossimo la convocazione da parte della Commissione Sanità dell’Ars. Chiederemo chiarezza e, con forza, il mantenimento del reparto all’ospedale San Vincenzo di Taormina, fondamentale per la continuità e la cura dei pazienti che trovano professionalità nei medici e nel personale sanitario ma anche sostegno in un percorso part...

EURONICS-LA VIA LATTEA: IL GIUDICE REINTEGRA IL DIPENDENTE LICENZIATO "PER RITORSIONE"

Il Giudice del Lavoro di Messina ha annullato il licenziamento di un dipendente della Società "La Via Lattea SpA", condannando la datrice di lavoro alla reintegrazione e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione. Tutela piena per il dipendente vittorioso
Messina, 29/06/2013 - Il Giudice Unico del Lavoro di Messina, dott.ssa Gaia Di Bella, ha annullato il licenziamento di un dipendente della Società "La Via Lattea SpA", legata al prestigioso marchio Euronics, condannando la datrice di lavoro alla reintegrazione e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre ai contributi previdenziali e assistenziali previsti.

Il Magistrato, che ha deciso sul ricorso promosso con la cd. Riforma Fornero dal legale del lavoratore, avv. Lidia Dimasi, ha ritenuto fondate le allegazioni dell'iscritto Fisascat-Cisl, dichiarando la natura ritorsiva del licenziamento, intimatogli, per avere posto in essere tutta una serie di comportamenti sgraditi - sebbene legittimi - alla datrice di lavoro.
La Società ha tentato inutilmente di "giustificare" il recesso con una fantomatica "riorganizzazione aziendale" ma il Magistrato non ha ritenuto credibili le affermazioni meramente labiali relative al presunto giustificato motivo oggettivo che avrebbe indotto la datrice a licenziare il dipendente, ritenendo, invece, l'atto espulsivo, espressione inequivocabile della volontà vendicativa dell'Azienda.

Si legge nella lettera di licenziamento del 20 marzo 2013: “come è a sua conoscenza, con lettera del 7 gennaio 2013, Le abbiamo comunicato che a seguito della riorganizzazione aziendale necessitata dalla fase di recessione economica, che ha colpito il settore ove opera la nostra azienda, causando un decremento dell'attività produttiva in quasi tutti i punti vendita e il consequenziale esubero del personale, in particolar modo di quello addetto alle vendite, tant'è che i vari rimedi attuati per superare la crisi, è stato anche quello di chiudere un punto vendita, le abbiamo proposto, in alternativa al licenziamento l'assunzione presso altra società(…) la sua assunzione presso la società RAMER srl mantenendo la qualifica e il trattamento economico. Lei non ha accettato. Per quanto sopra esposto ci vediamo costretti a comunicarle il licenziamento per giustificato motivo oggettivo…”.

Occorre anzitutto osservare che la società non ha prodotto alcuna documentazione comprovante la affermata riorganizzazione aziendale né ha spiegato in cosa essa sia consistita, se non nel licenziamento; non è stata prodotta alcuna documentazione da cui desumere il decremento dell'attività produttiva, non un bilancio né alcun atto inerente le sedi aziendali attestanti un calo di fatturato; non è stata nemmeno indicata quale sarebbe il punto vendita che l'azienda ha deciso di chiudere e non è stata illustrata la sorte dei lavoratori addetti a quest'ultima.

Già nei mesi scorsi, infatti, il lavoratore si era visto costretto a tutelare le proprie ragioni con altro procedimento giudiziario, conclusosi per lui favorevolmente, per l'illegittimo trasferimento subìto dalla originaria sede lavorativa, dove, nonostante il provvedimento del Tribunale, non poté più fare ritorno per l'ostinata volontà della Società di estrometterlo da quel punto vendita.
“Tutela piena, quindi, per il dipendente vittorioso" - osserva il Segretario Generale della Fisascat-Cisl di Messina, Pancrazio Di Leo - reintegrazione e risarcimento del danno. Questa decisione ci conforta perchè rende giustizia ad un onesto lavoratore che ha avuto solo il torto di chiedere il rispetto di propri diritti, peraltro costituzionalmente garantiti”.

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